Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1987

Corte cost., sent. 22 maggio 1987, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1987
Data di deposito
22 maggio 1987
Data di decisione
20 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:183

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 10, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 23 agosto 1982

Parametri

  • art. 76, Costituzione
  • art. 3, comma 1, legge n. 42 del 9 febbraio 1982
  • art. 1, comma 2, legge n. 42 del 9 febbraio 1982
  • art. 14, direttiva CEE
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 118, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 101, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 119, Costituzione

Massime

Massima n. 4289

In sede di giudizio di legittimita` costituzionale in via principale, le censure con cui le Regioni deducono la lesione dell'art. 76 Cost. sono ammissibili, sempreche` i principi e criteri che si assumono violati (stabiliti in una legge-delega od enunciati in direttive comunitarie da attuare) siano volti a salvaguardare competenze regionali.

Massima n. 4290

Il divieto di creazione di nuove strutture amministrative, di cui all'art. 3, comma primo, della legge-delega n. 42 del 1982, ed il principio "chi inquina paga" - 'ex' art. 1, comma secondo, L.cit., in relazione all'art. 14 della direttiva CEE n. 75/439 - non sono rivolti a salvaguardare le competenze regionali, giacche` il primo riguarda l'organizzazione amministrativa statale, mentre il secondo e` estraneo all'assetto delle competenze Stato-Regioni. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8 del d.P.R. 23 agosto 1982 n. 691, nella parte concernente l'istituzione ed il finanziamento del Consorzio obbligatorio degli oli usati).

Massima n. 4291

Pur distinguendosi per la specificita` dell'interesse perseguito, la materia della protezione ambientale e` funzionalmente collegata con quelle riguardanti comunque il territorio, e particolarmente con l'urbanistica e la tutela del paesaggio, nonche` con la materia dell'assistenza sanitaria; pertanto - in base all'elencazione di materie ex artt. 117 e 118 Cost., teleologicamente interpretata, ed alle norme interposte di cui agli artt. 80, 83 e 101, d.P.R. n. 616 del 1977 - non puo` negarsi alle Regioni una competenza costituzionalmente garantita in materia di protezione ambientale, il cui contenuto puo` essere individuato, per un verso nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarita` naturali del territorio, per altro verso nella preservazione della salubrita` delle condizioni oggettive del suolo, dell'aria e dell'acqua a fronte dell'inquinamento. - v. S. nn. 225/1983, 151/1986.

Massima n. 4292

Il d.P.R. n. 691 del 1982 - con cui e` stata data attuazione alla direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli olii usati - concerne la materia, non devoluta alle Regioni, della politica energetica, in quanto prioritariamente persegue l'obiettivo del risparmio energetico, mentre solo marginalmente attiene alla protezione ambientale, facendo salve, al riguardo, le preesistenti competenze regionali. In particolare, le Regioni ben potranno legiferare ed amministrare in relazione all'attivita`, attribuita al neo-istituito Consorzio obbligatorio, di "eliminazione" degli oli usati non riutilizzabili ne` rigenerabili, essendo tale attivita` vincolata non solo al rispetto della legislazione preesistente (statale e regionale) contro l'inquinamento, ma anche al rispetto delle competenze regionali, sia per quel che concerne la regolamentazione delle procedure e delle prescrizioni sia per quanto riguarda gli stessi interventi concreti in tema di inquinamento. In tali sensi, non sussiste invasione della competenza regionale in materia di protezione ambientale, ne` ricorre lesione della corrispondente autonomia finanziaria e delle competenze relative all'attuazione delle direttive comunitarie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost. e relative agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del d.P.R. 23 agosto 1982 n. 691 - nelle parti non concernenti l'istituzione ed il finanziamento del Consorzio obbligatorio degli olii usati - nonche` agli artt. 2, 3, 9 e 10, comma secondo, del medesimo d.P.R.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8 del d.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 ("Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati"), per quanto concerne l'istituzione ed il finanziamento del consorzio obbligatorio degli oli usati, sollevate dalla regione Lombardia, in riferimento all'art. 76 Cost. ed agli artt. 3, comma primo (divieto di nuove strutture amministrative), ed 1, comma secondo, (quest'ultimo in relazione all'art. 14 della direttiva comunitaria: princi'pio "chi inquina paga"), della legge-delega 9 febbraio 1982, n. 42, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 7 ed 8, per quanto concerne ogni altra previsione, nonché degli artt. 2, 3, 9 e 10, comma secondo, del medesimo d.P.R. n. 691 del 1982, sollevate dalla stessa Regione, in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 76 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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