Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1987

Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1987
Data di deposito
15 maggio 1987
Data di decisione
7 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:173

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 12 del 26 gennaio 1982
  • art. 3, decreto-legge n. 678 del 26 novembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 4266

L'art. 3 del d.l. n. 678/1981 regola un sistema correttamente integrato di strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, dalle quali ultime il cittadino e' autorizzato dalla U.S.L. competente ad ottenere, a spese della collettivita', prestazioni che le prime non sono in grado di soddisfare nel termine di tre giorni. In tale sistema equilibrato e finalizzato alla tutela del diritto fondamentale alla salute non e' ravvisabile alcun disegno di statalizzazione emarginatrice dell'iniziativa economica privata, ne' di discriminazione di lavoratori nel settore sanitario privato rispetto a quello pubblico. D'altro canto, i cittadini utenti del servizio sanitario nazionale non risultano discriminati in ragione delle loro condizioni economiche, che inibirebbero alla "stragrande maggioranza" di essi la fruizione di prestazioni sanitarie private dato il loro elevatissimo costo, essendo, anzi, tutti gli utenti posti dalla legge in posizione di parita' rispetto al servizio pubblico o privato convenzionato offerto. Ne' puo' dirsi, infine, violato il principio della riserva di legge, una volta che sia esclusa l'introduzione di un regime di statalizzazione o di monopolio pubblico - richiedente apposita ed esplicita legislazione - e risultando, del pari, regolarmente convertito in legge il decreto che reca la norma censurata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo co., 4, primo co., 77 Cost. - dell'art. 3 D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12).

Massima n. 4267

La motivazione 'per relationem' con il richiamo ad ordinanze di altri giudici, contravviene al precetto di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, che impone al giudice una autonoma delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione sollevata. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 26 novembre 1981, n. 678). - O. n. 96/1979

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 (recante modifiche alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 77 della Costituzione, dal Pretore di Fermo e dal Pretore di Pesaro con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, sollevata, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, dal Pretore di Pesaro con l'ordinanza del 4 marzo 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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