Corte costituzionale

Sentenza n. 172/1987

Corte cost., sent. 15 maggio 1987, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/1987
Data di deposito
15 maggio 1987
Data di decisione
7 maggio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 74, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 4264

Nell'imminenza della riforma del processo penale e a nuova legge - delega gia` approvata, e` opportuno che sia il legislatore a dare una completa disciplina al rito pretorile - anche in vista dell'attuazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - stante l'esigenza, reale, come gia` ribadito con precedenti pronunce in argomento, di separare le due funzioni attualmente confluenti nello stesso Pretore, quella di Pubblico Ministero nella fase preliminare di eventuale istruttoria, e quella di giudice nel dibattimento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 72 e 74, cod.proc.pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost. - nella parte in cui non prevedono la costituzione e il funzionamento effettivo di un autonomo ufficio del Pubblico ministero nei giudizi davanti al Pretore). - cfr. S.nn. 45/1967, 61/1967, 123/1970, 268/1986.

Massima n. 4265

Ai sensi dell'art. 70, comma primo, dell'ordinamento giudiziario, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non potrebbe mai esercitare, - ne`, conseguentemente, delegare - le funzioni di Pubblico Ministero nel dibattimento pretorile. Tale funzione e` riservata ai soggetti indicati espressamente dal successivo art. 72, comma secondo, dello stesso Ordinamento, i quali peraltro, derivano direttamente dalla legge il loro potere, per il cui concreto esercizio necessitano soltanto della "chiamata" del Pretore. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 72, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, denunziato - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., sotto il profilo che nei giudizi pretorili il rappresentante del P.M. nel dibattimento dovrebbe essere nominato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e 74 cod. proc. pen., sollevata dal vicepretore onorario di Palestrina in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 102 e 107 Cost., con ordinanza 7 dicembre 1985 (Reg. ord. n. 776/1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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