Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1987

Corte cost., sent. 13 maggio 1987, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1987
Data di deposito
13 maggio 1987
Data di decisione
6 maggio 1987
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 195, decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 29 marzo 1973
  • art. 45, legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 4233

La sopravvenuta L. 4 febbraio 1985 n. 10 - in materia di trasmissioni radiotelevisive - non esclude la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, comma primo, 2, comma primo, e 45 della L. 14 aprile 1975 n. 103, in quanto, pur non essendo compito della Corte valutare se la nuova legge abbia o meno efficacia abrogativa delle norme oggetto dell'incidente di costituzionalita' in ogni caso la norma sopravvenuta non avrebbe alcuna incidenza sul giudizio in corso, essendo i rapporti in controversia regolati, 'ratione temporis', dalle norme denunciate onde la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale rispetto ad esse.

Massima n. 4234

Escluso che nell'ordinamento internazionale sussista una norma - consuetudinaria o pattizia - che esprima un generale divieto di emittenza radiotelevisiva verso l'estero, ed atteso che le disposizioni degli accordi internazionali non impongono, per tale tipo di trasmissioni, l'adozione del monopolio pubblico ed il conseguente regime di concessione, l'accesso dei privati alle trasmissioni transnazionali ben puo` essere sottoposto ad un regime di autorizzazioni che implichi anche la valutazione dell'opportunita` di esercizio dell'attivita` e la conseguente possibilita` di revoca; in tal modo armonizzandosi il principio primario del pluralismo con le esigenze di pubblico interesse connesse alle relazioni internazionali (evitare turbative nei rapporti con altri Stati e trasgressioni degli specifici divieti diretti ad evitare disturbi e interferenze reciproci). Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21, 41 e 43 Cost. - l'art. 2, comma primo, L. 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45, L. n. 103 cit. - v. S. nn. 59/1960, 225/1974 e 226/1974, 202/1976 e 148/1981.

Massima n. 4235

Posto che le trasmissioni radiotelevisive verso l'estero possono essere compiute sia in regime di concessione che in regime di autorizzazione, ben si giustifica, anche per le trasgressioni riguardanti le autorizzazioni, l'esercizio del potere sanzionatorio e di autotutela previsto dall'art. 45, L. 14 aprile 1975 n. 103. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 10, comma primo, Cost., e relativa all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come modificato dall'art. 45 cit.).

Massima n. 4236

L'adeguamento automatico dell'ordinamento italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.) si riferisce soltanto alle norme di carattere consuetudinario, e non anche alle norme di carattere pattizio, qual'e`, nella specie, l'art. 10, n. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta` fondamentali. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 10 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, comma primo, L. 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui riserva allo Stato le trasmissioni via etere verso l'estero). - cfr. S. nn. 32/1960, 135/1963, 48/1967, 104/1969, 69/1976, 48/1979, 188/1980 e 96/1982.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui non prevede che le trasmissioni di programmi destinati alla diffusione circolare verso l'estero possano essere effettuate anche in regime di autorizzazione quale previsto dal secondo comma dell'art. 1 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, come novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975 n. 103; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma della legge 14 aprile 1975 n. 103, sollevata con riferimento all'art. 10, comma primo, della Costituzione; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 10, comma primo, della Costituzione, dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 come modificato dall'art. 45 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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