Corte costituzionale
Sentenza n. 100/1987
Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/1987
- Data di deposito
- 3 aprile 1987
- Data di decisione
- 26 marzo 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:100
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 187 del 29 aprile 1982
- art. 4, decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982
- decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982
- art. 4, legge n. 187 del 29 aprile 1982
Parametri
Massime
Massima n. 4156
Gli artt. 24 e 113 Cost. assicurano al privato, contro gli atti della p.a., una tutela giurisdizionale non illimitata ne` invariabile, ma comunque idonea - per quanto diversamente strutturata in relazione all'eccezionalita` degli avvenimenti - a fornire una congrua garanzia, secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza; in particolare, l'eccezionale "sanatoria" di atti amministrativi deve essere strettamente collegata alle specifiche peculiarita` del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale. - v. S.n. 87/1962 e 161/1971.
Massima n. 4157
La cd. sanatoria degli atti e provvedimenti amministrativi adottati fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata si riferisce ai soli provvedimenti diretti a fronteggiare temporaneamente la prima e piu` acuta fase dell'emergenza, e, oltre a non escludere la perseguibilita` di eventuali illeciti penali, neppure opera per tutte le cause di illegittimita` dell'atto amministrativo, restando comunque salvo il controllo giurisdizionale in ordine all'eventuale "difetto di attribuzione" dell'autorita` procedente, all'effettiva coincidenza tra scopo tipico e concreto contenuto dell'atto, all'osservanza dei profili essenziali dei principali istituti giuridici, nonche` al rispetto della proprieta` privata secondo il disposto dell'art. 42, comma secondo, Cost.; del quale non sussiste violazione, in quanto la norma non incide sul diritto del proprietario alla congrua indennita` per il sacrificio subito. Ne` e` pertinente il riferimento all'art. 3 Cost., essendo evidentemente eterogenee le situazioni delle zone colpite dal sisma e delle zone rimaste indenni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 4, d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, conv. con modif. nella L. 29 aprile 1982 n. 187, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, nel testo modificato dalla l. di conversione 29 aprile 1982 n. 187, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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