Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1987

Corte cost., sent. 3 aprile 1987, n. 100

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
100/1987
Data di deposito
3 aprile 1987
Data di decisione
26 marzo 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:100

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 187 del 29 aprile 1982
  • art. 4, decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982
  • decreto-legge n. 57 del 27 febbraio 1982
  • art. 4, legge n. 187 del 29 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 4156

Gli artt. 24 e 113 Cost. assicurano al privato, contro gli atti della p.a., una tutela giurisdizionale non illimitata ne` invariabile, ma comunque idonea - per quanto diversamente strutturata in relazione all'eccezionalita` degli avvenimenti - a fornire una congrua garanzia, secondo criteri di ragionevolezza e adeguatezza; in particolare, l'eccezionale "sanatoria" di atti amministrativi deve essere strettamente collegata alle specifiche peculiarita` del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria la sostituzione della disciplina generale. - v. S.n. 87/1962 e 161/1971.

Massima n. 4157

La cd. sanatoria degli atti e provvedimenti amministrativi adottati fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata si riferisce ai soli provvedimenti diretti a fronteggiare temporaneamente la prima e piu` acuta fase dell'emergenza, e, oltre a non escludere la perseguibilita` di eventuali illeciti penali, neppure opera per tutte le cause di illegittimita` dell'atto amministrativo, restando comunque salvo il controllo giurisdizionale in ordine all'eventuale "difetto di attribuzione" dell'autorita` procedente, all'effettiva coincidenza tra scopo tipico e concreto contenuto dell'atto, all'osservanza dei profili essenziali dei principali istituti giuridici, nonche` al rispetto della proprieta` privata secondo il disposto dell'art. 42, comma secondo, Cost.; del quale non sussiste violazione, in quanto la norma non incide sul diritto del proprietario alla congrua indennita` per il sacrificio subito. Ne` e` pertinente il riferimento all'art. 3 Cost., essendo evidentemente eterogenee le situazioni delle zone colpite dal sisma e delle zone rimaste indenni. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 4, d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, conv. con modif. nella L. 29 aprile 1982 n. 187, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, nel testo modificato dalla l. di conversione 29 aprile 1982 n. 187, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della Campania in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 113 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze