Corte costituzionale

Sentenza n. 1/1987

Corte cost., sent. 19 gennaio 1987, n. 1

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
1/1987
Data di deposito
19 gennaio 1987
Data di decisione
14 gennaio 1987
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:1

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 4, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 10, legge n. 1204 del 30 dicembre 1971
  • art. 6, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 8, legge n. 903 del 9 dicembre 1977
  • art. 7, legge n. 903 del 9 dicembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 3997

Affinche' possa validamente instaurarsi un giudizio incidentale di legittimita' costituzionale avente ad oggetto un intero testo legislativo, e' necessario - per costante giurisprudenza della Corte - che le relative disposizioni presentino una reciproca, intima connessione.

Massima n. 3998

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 9 dicembre 1977, n. 903, in quanto le relative disposizioni non presentano reciproca, intima connessione. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.).

Massima n. 3999

Ove si tratti di risolvere, almeno in prima linea, un solo problema di legittimita' costituzionale, e' compito della Corte costituzionale precisare se esista e quale sia - nella pluralita' di norme rimesse al suo esame - quella "che si presti, in ipotesi, a formare oggetto di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici a quibus per colmare la denunziata mancanza di previsioni legislative". - cfr. S.n. 35/1981.

Massima n. 4000

Poiche' la figura giuridica del padre lavoratore e' contemplata solo dall'art. 7, l. n. 903 del 1977, e' rispetto a tale norma che occorre valutare la necessita' degli interventi additivi richiesti al fine di assicurare che i benefici previsti per la lavoratrice madre si estendano al padre lavoratore nei casi in cui venga a mancare ogni possibilita' di assistenza al figlio neonato da parte della madre; donde l'inammissibilita' delle impugnative concernenti le altre norme agli stessi fini denunciate. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, e degli artt. 6 e 8, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost.).

Massima n. 4001

La funzione dell'astensione "obbligatoria" dal lavoro (nei primi tre mesi di vita del bambino) e dei riposi giornalieri (entro l'anno dal parto) non si esaurisce nella tutela della salute della madre, ma va ricondotta anche (o, nei casi di adozione e di affidamento preadottivo, esclusivamente) alle esigenze di tutela del minore, al quale deve essere assicurata, nell'ambito della famiglia, quell'assistenza materiale ed affettiva che e' indispensabile per lo sviluppo della sua personalita', e che anche il padre e' idoneo a prestare. Non v'e', percio', ragione di negare al padre lavoratore il diritto di avvalersi dei suddetti benefici nel caso in cui manchi ogni possibilita' di assistenza all'infante da parte della madre (lavoratrice o meno). L'omesso riconoscimento di tale diritto determina un'ingiusta discriminazione rispetto alle madri adottive e affidatarie; penalizza i minori rimasti privi di assistenza materna, impedendo la piu' assidua presenza dell'unico genitore in grado di assicurarla; e, soprattutto, contrasta con il complesso di valori posti a tutela della famiglia nella sua interezza e, in particolare, del minore, che, nell'ambito di essa, e' il soggetto bisognoso di piu' accurata protezione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 29, comma primo, 30, comma primo, 31 e 37, comma primo, Cost. - l'art. 7 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 6, l. n. 903 cit., 4, lett. c), e 10, l. 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermita' (non potendo la Corte prendere in considerazione impedimenti dovuti "ad altre cause" non meglio definite e comunque diverse dalla situazioni di fatto emerse nei giudizi principali). - v. S. nn. 185/1986, 196/1986, 197/1986, 198/1986 e 199/1986; 73/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lett. c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 10 delle leggi 30 dicembre 1971 n. 1204, e degli artt. 6 e 8 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29 maggio 1980 (iscritta al n. 721 r.o. 1980), dal Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 19 ottobre 1983 (iscritta al n. 151 r.o. 1984) e anche in riferimento all'art. 37 Cost. dal Pretore di Latina, con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 (iscritta al n. 549 r.o. 1985);

c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale della intera legge 7 dicembre 1977 n. 903 sollevata in riferimento agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. dal Pretore di Bologna con ordinanza emessa il 19 marzo 1981 (iscritta al n. 676 r.o. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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