Corte costituzionale

Ordinanza n. 604/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 604

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
604/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gabriele Pescatore
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:604

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 25 ottobre 1981
  • art. 70, n.8, legge n. 121 del 1° aprile 1981

Parametri

Massime

Massima n. 3935

La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile quando il giudice a quo, prospettando varie soluzioni per eliminare la dedotta illegittimita` costituzionale, ometta di precisare il petitum e, per altro verso censuri una norma il cui contenuto si riconduce a scelte demandate al legislatore ordinario in quanto non necessariamente univoche ne` prive di margini di discrezionalita`. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 27, comma secondo, 97, comma primo, 76 e 77, comma primo Cost. - degli artt. 9 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 e 70, n. 8, della legge 1^ aprile 191, n. 121 nella parte in cui, rispettivamente, l'uno dispone che l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sottoposto a procedimento penale per uno dei delitti indicati all'art. 8, deve essere sospeso e l'altro demanda al legislatore delegato la previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale senza ulteriore precisazione di criteri direttivi). - V. O. n. 406/1987 e S.n. 14/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 ("Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti") e 70, n. 8, della l. 1° aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 27, 97, 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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