Corte costituzionale

Ordinanza n. 583/1987

Corte cost., ord. 23 dicembre 1987, n. 583

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
583/1987
Data di deposito
23 dicembre 1987
Data di decisione
11 dicembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:583

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3853

Nel regime transitorio delle locazioni, il riferimento al canone di mercato per la determinazione della misura dell'indennita` di avviamento in ipotesi di recesso motivato da necessita` diverse da quella abitativa, trova la sua giustificazione nella conservazione delle imprese e nella creazione di remore atte ad impedire il proliferare delle domande di rilascio. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, commi secondo e terzo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale - gia` dichiarata non fondata in sent. n. 300/1983 - dell'art. 69, comma settimo, testo previgente alle leggi n. 118 del 1985 e n. 15 del 1987, e dell'art. 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui commisurano l'indennita` per la perdita dell'avviamento al canone corrente di mercato anziche` all'ultimo canone corrisposto).

Massima n. 3854

Posto che l'avviamento inerisce all'immobile locato e che la relativa indennita` riveste contenuto riparatorio rispetto al danno subito dal conduttore, non sono influenti le cause che, al di fuori del godimento dell'immobile, abbiano concorso a determinare l'avviamento stesso ed e` irrilevante la prova dell'inesistenza di nesso eziologico fra quest'ultimo e la pregressa locazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 69, comma settimo, e 35, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - impongono il pagamento dell'indennita` senza consentire al locatore di provare giudizialmente l'inesistenza di nesso causale tra locazione ed avviamento; e dell'art. 69, comma settimo, in relazione all'art. 73, L. n. 392 cit., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3 Cost. - obbliga il locatore a corrispondere l'indennita` anche nel caso in cui egli non tragga vantaggio alcuno dalla perdita di avviamento commerciale del conduttore). - v. S. n. 36/1980 e n. 128/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate:

a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 69, comma settimo (nel testo previgente alle leggi 5 aprile 1985, n. 118, e 6 febbraio 1987, n. 15) e 35 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione all'art. 73 della stessa legge (come modificato dalla legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Piazza Armerina con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze