Corte costituzionale
Ordinanza n. 556/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 556
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 556/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:556
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 10, comma 1, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3909
Le determinazioni circa la deducibilita` dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nella sua discrezionalita`, deve razionalmente valutare secondo criteri politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione del reddito nonche` il nesso di proporzionalita` dello stesso onere con il gettito generale dei tributi tenendo conto della necessita` di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. La scelta del legislatore di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non superiore a quella stabilita per tasse e contributi degli istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati, appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle singole preferenze familiari e non viola il diritto allo studio. Ai fini del giudizio di costituzionalita` non ha rilievo la mancanza, nel luogo di residenza, di un istituto pubblico di istruzione, la quale costringerebbe il contribuente a ricorrere ai servizi piu` costosi resi da un istituto di istruzione privato, trattandosi di una diseguaglianza connessa ad una situazione di mero fatto e non ascrivibile alla norma denunciata. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53, 33 e 34 Cost. - dell'art. 10, comma primo, lett.f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 L. 13 aprile 1977, n. 114). - v. S.n. 108/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. nonché 33 e 34 Cost., dalle Commissioni tributarie di 1° grado di Roma e di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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