Corte costituzionale

Ordinanza n. 556/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 556

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
556/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:556

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
  • art. 10, comma 1, lett.f, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 3909

Le determinazioni circa la deducibilita` dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientrano nell'esclusiva competenza del legislatore, il quale, nella sua discrezionalita`, deve razionalmente valutare secondo criteri politico-economici l'incidenza dell'onere sostenuto sulla produzione del reddito nonche` il nesso di proporzionalita` dello stesso onere con il gettito generale dei tributi tenendo conto della necessita` di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelle della vita individuale. La scelta del legislatore di ammettere in deduzione le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura comunque non superiore a quella stabilita per tasse e contributi degli istituti statali, anche nel caso di frequenza di istituti privati, appare all'evidenza non irragionevole, essendo diretta a stabilire un generale trattamento di eguale contenuto indipendentemente dalle singole preferenze familiari e non viola il diritto allo studio. Ai fini del giudizio di costituzionalita` non ha rilievo la mancanza, nel luogo di residenza, di un istituto pubblico di istruzione, la quale costringerebbe il contribuente a ricorrere ai servizi piu` costosi resi da un istituto di istruzione privato, trattandosi di una diseguaglianza connessa ad una situazione di mero fatto e non ascrivibile alla norma denunciata. (Manifesta non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53, 33 e 34 Cost. - dell'art. 10, comma primo, lett.f), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 L. 13 aprile 1977, n. 114). - v. S.n. 108/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° comma, lettera f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 Cost. nonché 33 e 34 Cost., dalle Commissioni tributarie di 1° grado di Roma e di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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