Corte costituzionale
Ordinanza n. 554/1987
Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 554
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 554/1987
- Data di deposito
- 17 dicembre 1987
- Data di decisione
- 27 novembre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:554
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 56, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 8, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 57, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 2, comma 1, lett.a, decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 3995
E' manifestamente infondata la questione di legittimita` di una norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarato illegittimo con S.n. 247/1983).
Massima n. 3996
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1° grado di Gorizia;
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, dell'art.2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevata dal Tribunale di Ravenna e del Tribunale di Trani;
3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata dal Tribunale di Trani.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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