Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/1987

Corte cost., ord. 17 dicembre 1987, n. 554

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
554/1987
Data di deposito
17 dicembre 1987
Data di decisione
27 novembre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:554

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3995

E' manifestamente infondata la questione di legittimita` di una norma gia` dichiarata costituzionalmente illegittima. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 56, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dichiarato illegittimo con S.n. 247/1983).

Massima n. 3996

Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni relative a norme non applicabili nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 24, 27, 113 Cost. - degli artt. 8, comma quarto, 42, 46, 56, comma primo, 57, comma secondo, 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 16, 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 2, comma primo, lett.a) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, nella parte in cui comportano che l'accertamento dell'imposta divenga vincolante per il giudice penale, non per rinuncia dell'amministratore della societa` che abbia sottoscritto la dichiarazione dei redditi, ma per scelta del curatore al fallimento o degli amministratori che non abbiano ritenuto di impugnare gli avvisi di accertamento ad essi soltanto notificati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata dal Tribunale di Ravenna e dalla Commissione tributaria di 1° grado di Gorizia;

2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, quarto comma, 42 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 16 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, dell'art.2, primo comma, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, sollevata dal Tribunale di Ravenna e del Tribunale di Trani;

3) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sollevata dal Tribunale di Trani.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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