Corte costituzionale
Ordinanza n. 498/1987
Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 498
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 498/1987
- Data di deposito
- 10 dicembre 1987
- Data di decisione
- 25 novembre 1987
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:498
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 110 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 3795
Alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, la classificazione di un'arma va operata non in astratto, ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo, sicche` spetta al giudice penale la possibilita' di sindacare la natura dell'arma da guerra.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 il quale, nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, impedisce al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialita` di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti gia` in dotazione di truppe nazionali od estere).
Massima n. 3796
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale il cui presupposto interpretativo sia stato gia` disatteso dalla Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 - sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo, e 113 Cost. - il quale nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere fa si` che un atto amministrativo di autorita` estera che destinasse ad armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata senza che l'autorita` giudiziaria possa esperire i normali controlli di legittimita` sull'atto).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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