Corte costituzionale

Ordinanza n. 498/1987

Corte cost., ord. 10 dicembre 1987, n. 498

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
498/1987
Data di deposito
10 dicembre 1987
Data di decisione
25 novembre 1987
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:498

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 110 del 18 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 3795

Alla stregua della giurisprudenza della Corte di cassazione, la classificazione di un'arma va operata non in astratto, ma in concreto, attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo, sicche` spetta al giudice penale la possibilita' di sindacare la natura dell'arma da guerra.(Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 il quale, nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere per l'impiego bellico, impedisce al giudice un apprezzamento discrezionale sulla concreta potenzialita` di offesa dell'arma, qualora la medesima risulti gia` in dotazione di truppe nazionali od estere).

Massima n. 3796

Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale il cui presupposto interpretativo sia stato gia` disatteso dalla Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della L. 18 aprile 1975, n. 110 - sollevata in riferimento agli artt. 101, comma secondo, 104, comma primo, e 113 Cost. - il quale nel definire armi da guerra quelle che per la loro spiccata potenzialita` di offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali od estere fa si` che un atto amministrativo di autorita` estera che destinasse ad armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata senza che l'autorita` giudiziaria possa esperire i normali controlli di legittimita` sull'atto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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