Corte costituzionale
Ordinanza n. 406/1987
Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 406/1987
- Data di deposito
- 19 novembre 1987
- Data di decisione
- 11 novembre 1987
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 147, comma 2, codice penale
- art. 147, comma 1, n.1, codice penale
- art. 26, lett.c, legge n. 963 del 14 luglio 1965
- art. 589, comma 2, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 3688
L'omessa precisazione in ordine al petitum perseguito con l'ordinanza di rimessione comporta l'inammissibilita` della sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost. relativa al combinato disposto degli artt. 26, lett. c), d.P.R. 14 luglio 1965 n. 963, e 147, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., in quanto non consente, in sede di esecuzione, il differimento della pena accessoria costituita dalla sospensione del permesso di pesca. Nella specie, il giudice a quo prospettava varie soluzioni allo scopo di far fronte alla dedotta illegittimita` costituzionale e demandava "alla Corte o al Perlamento di colmare, nei modi ritenuti piu` opportuni, l'accennata lacuna normativa").
Massima n. 3689
Allorche` una questione di legittimita` costituzionale sia stata prospettata subordinatamente all'accoglimento di altra, l'inammissibilita` di quest'ultima determina l'inammissibilita` per irrilevanza della questione subordinata. (Manifesta inammissibilita` della questione subordinata di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 589, comma terzo (recte: secondo), cod. proc. pen. la` dove, in caso di presentazione di domanda di grazia, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria costituita, nella specie, dalla sospensione del permesso di pesca).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.589, terzo (recte: secondo) comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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