Corte costituzionale

Ordinanza n. 406/1987

Corte cost., ord. 19 novembre 1987, n. 406

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
406/1987
Data di deposito
19 novembre 1987
Data di decisione
11 novembre 1987
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:406

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3688

L'omessa precisazione in ordine al petitum perseguito con l'ordinanza di rimessione comporta l'inammissibilita` della sollevata questione di legittimita` costituzionale. (Manifesta inammissibilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 25, comma secondo e 27, comma terzo, Cost. relativa al combinato disposto degli artt. 26, lett. c), d.P.R. 14 luglio 1965 n. 963, e 147, comma primo, n. 1, e comma secondo, cod. pen., in quanto non consente, in sede di esecuzione, il differimento della pena accessoria costituita dalla sospensione del permesso di pesca. Nella specie, il giudice a quo prospettava varie soluzioni allo scopo di far fronte alla dedotta illegittimita` costituzionale e demandava "alla Corte o al Perlamento di colmare, nei modi ritenuti piu` opportuni, l'accennata lacuna normativa").

Massima n. 3689

Allorche` una questione di legittimita` costituzionale sia stata prospettata subordinatamente all'accoglimento di altra, l'inammissibilita` di quest'ultima determina l'inammissibilita` per irrilevanza della questione subordinata. (Manifesta inammissibilita` della questione subordinata di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 24, comma primo, Cost., e relativa all'art. 589, comma terzo (recte: secondo), cod. proc. pen. la` dove, in caso di presentazione di domanda di grazia, attribuisce al Ministro di grazia e giustizia e non ad un organo giurisdizionale il potere di differire l'esecuzione della pena accessoria costituita, nella specie, dalla sospensione del permesso di pesca).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art.26, lettera c), della legge 14 luglio 1965, n. 963, e dell'art. 147, primo comma, n. 1, e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.589, terzo (recte: secondo) comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pietrasanta con ordinanza del 9 aprile 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze