Corte costituzionale
Ordinanza n. 387/1987
Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 387
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 387/1987
- Data di deposito
- 12 novembre 1987
- Data di decisione
- 29 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:387
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 3587
La decisione sulla questione di legittimita` costituzionale non e` esclusa, pur se abbia ad oggetto norme penali piu` favorevoli nel tempo. - v. Sent. n. 148/1983
Massima n. 3588
Con riguardo alla procedibilita` a querela di parte, quando sussista l'interesse diretto dello Stato alla repressione di reati, che coinvolgano interessi squisitamente pubblicistici o addirittura costituzionali, spetta al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale potere, la scelta della fattispecie in cui ritenga di dare rilevanza al controinteresse della parte offesa. (Manife- sta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 correlato agli artt. 28 e 97 Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen. in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali guarite entro il decimo giorno, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale con l'aggravante di abuso di poteri o violazione di doveri).
Massima n. 3589
L'abuso di pubblico ufficiale, quando infligga illecite misure di rigore su persone ristrette nella liberta` personale, costituisce fattispecie autonomamente punita (art. 608 cod.pen.), per la quale si procede d'ufficio, e rispetto alla quale l'eventuale inflizione di percosse o di lesioni si pone in concorso formale di reati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 13, quarto comma, Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale, in danno di persone sottoposte a restrizione di liberta` personale, con abuso di poteri o violazione di doveri).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod. pen., sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, in riferimento agli art.li 3, correlato agli art.li 28 e 97 Cost., e 13, quarto comma Cost., con le tre ordinanze datate 8 giugno 1981 (nn. 549, 564 e 570/1981 reg. ord.).
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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