Corte costituzionale

Ordinanza n. 387/1987

Corte cost., ord. 12 novembre 1987, n. 387

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
387/1987
Data di deposito
12 novembre 1987
Data di decisione
29 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:387

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 3587

La decisione sulla questione di legittimita` costituzionale non e` esclusa, pur se abbia ad oggetto norme penali piu` favorevoli nel tempo. - v. Sent. n. 148/1983

Massima n. 3588

Con riguardo alla procedibilita` a querela di parte, quando sussista l'interesse diretto dello Stato alla repressione di reati, che coinvolgano interessi squisitamente pubblicistici o addirittura costituzionali, spetta al legislatore, nell'ambito del suo discrezionale potere, la scelta della fattispecie in cui ritenga di dare rilevanza al controinteresse della parte offesa. (Manife- sta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 correlato agli artt. 28 e 97 Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen. in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali guarite entro il decimo giorno, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale con l'aggravante di abuso di poteri o violazione di doveri).

Massima n. 3589

L'abuso di pubblico ufficiale, quando infligga illecite misure di rigore su persone ristrette nella liberta` personale, costituisce fattispecie autonomamente punita (art. 608 cod.pen.), per la quale si procede d'ufficio, e rispetto alla quale l'eventuale inflizione di percosse o di lesioni si pone in concorso formale di reati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 13, quarto comma, Cost. - dell'art. 582, secondo comma, cod.pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod.pen., nella parte in cui sottopone a querela di parte la perseguibilita` di lesioni personali, anche quando il delitto sia compiuto da pubblico ufficiale, in danno di persone sottoposte a restrizione di liberta` personale, con abuso di poteri o violazione di doveri).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 582, secondo comma, cod. pen., in relazione all'art. 61 n. 9 cod. pen., sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, in riferimento agli art.li 3, correlato agli art.li 28 e 97 Cost., e 13, quarto comma Cost., con le tre ordinanze datate 8 giugno 1981 (nn. 549, 564 e 570/1981 reg. ord.).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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