Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 339

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
339/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:339

Norme oggetto del giudizio

  • decreto-legge n. 202 del 25 maggio 1972
  • legge n. 321 del 24 luglio 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 26 ottobre 1972

Parametri

Massime

Massima n. 3509

La potesta` di emanare decreti legge (ove ricorrano determinati presupposti) e` attribuita al Governo direttamente dalla Costituzione (art. 77, comma secondo) con l'onere di conversione da parte del Parlamento. La legittimita' dell'esercizio di detta potesta' e' quindi rigorosamente determinata dalla Costituzione all'art. 77 richiamato e non puo' essere diversamente circoscritta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, comma quarto, 76 e 77 Cost.- del D.L. 25 maggio 1972, n. 202, convertito in l. 24 luglio 1972, n. 321, relativamente alla proroga del termine,con tale atto disposta,per l'esercizio - gia` delegato con legge al Governo - della funzione legislativa).

Massima n. 3510

E' ammissibile la modifica recata da una legge di conversione ad una legge di delega, in quanto entrambe costituissero esercizio di una stessa funzione posta in essere dagli organi legislativi.

Massima n. 3511

Il decreto delegato adottato dal Governo oltre il termine, originariamente fissato dalla legge delega (e successivamente prorogato con decreto legge convertito in legge), e` atto emanato nel rispetto di termini validamente posti.(Manifesta infondatez- za della questione di legittimita` costituzionale, - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.- del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recte 638, con riguardo all'emanazione dell'atto delegato oltre il termine originariamente fissato nella legge delega).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 25 maggio 1972 n. 202 (Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria) conv. in l. 24 luglio 1972 n. 321 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, recte 638 (Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata in riferimento agli artt. 70, 72, quarto comma, 76, e 77 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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