Corte costituzionale
Ordinanza n. 338/1987
Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 338/1987
- Data di deposito
- 22 ottobre 1987
- Data di decisione
- 14 ottobre 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:338
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 2 del 12 gennaio 1980
- art. 3, decreto-legge n. 571 del 12 novembre 1979
Parametri
Massime
Massima n. 13976
Non e` sindacabile, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, la disciplina normativa dei presupposti e criteri di applicazione del tributo (INVIM), in relazione agli effetti della svalutazione della moneta; effetti che, d'altro canto, risultano circoscritti dai correttivi introdotti proprio con la norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 47 recte 42 e 53 Cost. - del D.L. 12 novembre 1979, n.571 conv. in L. 12 gennaio 1980, n.2, relativamente all'introduzione del nuovo meccanismo di applicazione, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in via progressiva per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero di anni intercorrenti tra l'acquisto e l'alienazione).
Massima n. 13977
L'assoluto difetto di motivazione, dell'ordinanza di rimessione, in ordine all'applicabilita`, in concreto, in quanto presumibilmente piu` favorevoli, di norme gia` colpite da dichiarazione di incostituzionalita`, rende inammissibile la questione proposta (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 3 D.L. 12 novembre 1979, n.571 conv. con modificazioni in L. 12 gennaio 1980, n.2, in quanto pone in alternativa l'applicazione di norme dichiarate incostituzionali). - cfr. S.n. 126/1979
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. in l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 (recte 42) e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. con modificazioni nella l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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