Corte costituzionale

Ordinanza n. 338/1987

Corte cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 338

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
338/1987
Data di deposito
22 ottobre 1987
Data di decisione
14 ottobre 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:338

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 2 del 12 gennaio 1980
  • art. 3, decreto-legge n. 571 del 12 novembre 1979

Parametri

Massime

Massima n. 13976

Non e` sindacabile, in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, la disciplina normativa dei presupposti e criteri di applicazione del tributo (INVIM), in relazione agli effetti della svalutazione della moneta; effetti che, d'altro canto, risultano circoscritti dai correttivi introdotti proprio con la norma impugnata. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 47 recte 42 e 53 Cost. - del D.L. 12 novembre 1979, n.571 conv. in L. 12 gennaio 1980, n.2, relativamente all'introduzione del nuovo meccanismo di applicazione, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in via progressiva per scaglioni di incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale del bene moltiplicato per il numero di anni intercorrenti tra l'acquisto e l'alienazione).

Massima n. 13977

L'assoluto difetto di motivazione, dell'ordinanza di rimessione, in ordine all'applicabilita`, in concreto, in quanto presumibilmente piu` favorevoli, di norme gia` colpite da dichiarazione di incostituzionalita`, rende inammissibile la questione proposta (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 3 D.L. 12 novembre 1979, n.571 conv. con modificazioni in L. 12 gennaio 1980, n.2, in quanto pone in alternativa l'applicazione di norme dichiarate incostituzionali). - cfr. S.n. 126/1979

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. in l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 (recte 42) e 53 Cost., con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.l. 12 novembre 1979 n. 571 conv. con modificazioni nella l. 12 gennaio 1980 n. 2 sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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