Corte costituzionale

Ordinanza n. 143/1987

Corte cost., ord. 16 aprile 1987, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
143/1987
Data di deposito
16 aprile 1987
Data di decisione
10 aprile 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:143

Norme oggetto del giudizio

  • art. 27, comma 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 5, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • art. 3, legge n. 297 del 29 maggio 1982
  • art. 14, comma 6, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 14, comma 6, tab.A all., legge n. 153 del 30 aprile 1969

Parametri

Massime

Massima n. 4219

E' manifestamente infondata - in quanto gia` decisa con sentenza dichiarativa di infondatezza e con ordinanza di manifesta infondatezza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160, della tabella A e B allegate al r.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo. - S. n. 173/1986; O. nn. 254/1986; 21/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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