Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1986

Corte cost., sent. 3 marzo 1986, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1986
Data di deposito
3 marzo 1986
Data di decisione
26 febbraio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971

Parametri

Massime

Massima n. 11940

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici e di quelli privati non e', di per se' solo, elemento che consenta di ipotizzare, in presenza di discipline differenziate nei due settori, illegittime disparita' di trattamento, in quanto sussistono ancora innegabili differenze tra le due forme di impiego. In materia di assunzioni temporanee, nell'ordinamento del pubblico impiego, la risoluzione di diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullita' delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della disciplina che le regola, trovano ragion d'essere nel carattere derogatorio ed eccezionale della disciplina sulle assunzioni temporanee rispetto alla regola dell'accesso mediante concorso alle pubbliche amministrazioni e nell'opportunita' di porre un freno ad assunzioni suscettibili di creare situazioni di privilegio e violazioni del principio di imparzialita'. Sicche', non e' dato estendere nell'ordinamento predetto - e in cio' non puo' ravvisarsi ingiustificata discriminazione - la disciplina sulle assunzioni temporanee nel rapporto di impiego privato e, particolarmente, le norme che dalla eventuale violazione dei limiti posti dalla legge fanno discendere la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - dell'art. 1, primo comma, lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto", e dell'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276). - S. n. 68/1980; n. 193/1981; n. 46/1983; n. 90/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal Pretore di La Spezia - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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