Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1986
Corte cost., sent. 3 marzo 1986, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1986
- Data di deposito
- 3 marzo 1986
- Data di decisione
- 26 febbraio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett.b), decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 31 marzo 1971
Parametri
Massime
Massima n. 11940
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici e di quelli privati non e', di per se' solo, elemento che consenta di ipotizzare, in presenza di discipline differenziate nei due settori, illegittime disparita' di trattamento, in quanto sussistono ancora innegabili differenze tra le due forme di impiego. In materia di assunzioni temporanee, nell'ordinamento del pubblico impiego, la risoluzione di diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullita' delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della disciplina che le regola, trovano ragion d'essere nel carattere derogatorio ed eccezionale della disciplina sulle assunzioni temporanee rispetto alla regola dell'accesso mediante concorso alle pubbliche amministrazioni e nell'opportunita' di porre un freno ad assunzioni suscettibili di creare situazioni di privilegio e violazioni del principio di imparzialita'. Sicche', non e' dato estendere nell'ordinamento predetto - e in cio' non puo' ravvisarsi ingiustificata discriminazione - la disciplina sulle assunzioni temporanee nel rapporto di impiego privato e, particolarmente, le norme che dalla eventuale violazione dei limiti posti dalla legge fanno discendere la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. - dell'art. 1, primo comma, lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto", e dell'art. 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276). - S. n. 68/1980; n. 193/1981; n. 46/1983; n. 90/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal Pretore di La Spezia - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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