Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1986

Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/1986
Data di deposito
5 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974
  • art. 29, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974

Parametri

Massime

Massima n. 11907

Il divieto della reformatio in peius, in punto di retribuzione, contenuto nell'art. 14 della legge di delega n. 477/1973 si riferisce - alla stregua della giurisprudenza amministrativa e dei principi sanciti nella legislazione sul pubblico impiego, dai quali il legislatore delegante non ha inteso discostarsi - al solo personale di ruolo che transiti da una ad altra carriera della stessa amministrazione e non anche al personale non di ruolo che venga inquadrato nei ruoli. Non possono dunque ritenersi eccedenti la norma delegante, gli artt. 24 e 29, secondo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, nella parte in cui non consentono agli aiutanti tecnici non di ruolo inquadrati ope legis nella carriera esecutiva, di conservare il pregresso trattamento economico. Ne', sotto altri profili, sussiste lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, stante la diversa situazione in cui, nel sistema di pubblico impiego, versa il personale di ruolo rispetto a quello non di ruolo; ovvero violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., in quanto tale precetto costituzionale non preclude al legislatore ordinario di procedere nel tempo a nuove valutazioni della qualita' di un dato tipo di lavoro, e di modificarne in conseguenza il regime retributivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76, 3, 36, primo comma, e 97 Cost. - degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ("Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche") sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 36, primo comma, e 97 Cost., dal TAR della Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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