Corte costituzionale
Sentenza n. 32/1986
Corte cost., sent. 5 febbraio 1986, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/1986
- Data di deposito
- 5 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974
- art. 29, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974
Parametri
Massime
Massima n. 11907
Il divieto della reformatio in peius, in punto di retribuzione, contenuto nell'art. 14 della legge di delega n. 477/1973 si riferisce - alla stregua della giurisprudenza amministrativa e dei principi sanciti nella legislazione sul pubblico impiego, dai quali il legislatore delegante non ha inteso discostarsi - al solo personale di ruolo che transiti da una ad altra carriera della stessa amministrazione e non anche al personale non di ruolo che venga inquadrato nei ruoli. Non possono dunque ritenersi eccedenti la norma delegante, gli artt. 24 e 29, secondo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, nella parte in cui non consentono agli aiutanti tecnici non di ruolo inquadrati ope legis nella carriera esecutiva, di conservare il pregresso trattamento economico. Ne', sotto altri profili, sussiste lesione dei principi di eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, stante la diversa situazione in cui, nel sistema di pubblico impiego, versa il personale di ruolo rispetto a quello non di ruolo; ovvero violazione dell'art. 36, primo comma, Cost., in quanto tale precetto costituzionale non preclude al legislatore ordinario di procedere nel tempo a nuove valutazioni della qualita' di un dato tipo di lavoro, e di modificarne in conseguenza il regime retributivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 76, 3, 36, primo comma, e 97 Cost. - degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 29, sesto comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ("Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche") sollevata, in riferimento agli artt. 76, 3, 36, primo comma, e 97 Cost., dal TAR della Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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