Corte costituzionale

Sentenza n. 304/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 304

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
304/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:304

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, legge della Regione Emilia Romagna n. 30 del 14 maggio 1975
  • art. 2, legge della Regione Puglia n. 36 del 15 novembre 1977

Parametri

Massime

Massima n. 12096

La disposizione di legge regionale che rinvia a disposizioni statali applicabili ex se anche alle Regioni, opera un richiamo assolutamente privo di significato normativo ed ha mera natura di riferimento utile volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme statali da applicare al caso concreto (c.d. rinvio improprio o dichiarativo). In una situazione del genere, solo la disposizione statale, e non quella regionale, puo' essere investita da una questione di legittimita' costituzionale, poiche' in realta' e' essa soltanto a dover essere applicata al rapporto dedotto in giudizio e solo rispetto ad essa sussiste il requisito di pregiudizialita' che consente di ritenere rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la questione prospettata. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 117, 3, 24, 102 Cost. - dell'art. 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e dell'art. 2 della legge regionale della Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono l'utilizzazione della procedura coattiva disposta dal testo unico sulle entrate patrimoniali dello Stato (r.d. 14 aprile 1910, n. 639) al fine di recuperare, presso terzi responsabili, propri crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (c.d. rivalsa ospedaliera), in quanto lo stesso r.d. ha esteso l'applicabilita' della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalita'). - S. n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 15 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e all'art. 2 della legge della Regione Puglia 15 novembre 1977, n. 36 sollevate dai pretori di Rimini, di Forlì e di Lecce.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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