Corte costituzionale
Sentenza n. 304/1986
Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 304
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 304/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:304
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, legge della Regione Emilia Romagna n. 30 del 14 maggio 1975
- art. 2, legge della Regione Puglia n. 36 del 15 novembre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12096
La disposizione di legge regionale che rinvia a disposizioni statali applicabili ex se anche alle Regioni, opera un richiamo assolutamente privo di significato normativo ed ha mera natura di riferimento utile volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme statali da applicare al caso concreto (c.d. rinvio improprio o dichiarativo). In una situazione del genere, solo la disposizione statale, e non quella regionale, puo' essere investita da una questione di legittimita' costituzionale, poiche' in realta' e' essa soltanto a dover essere applicata al rapporto dedotto in giudizio e solo rispetto ad essa sussiste il requisito di pregiudizialita' che consente di ritenere rilevante, ai fini della definizione del giudizio a quo, la questione prospettata. (Inammissibilita', per difetto di rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 117, 3, 24, 102 Cost. - dell'art. 15 della legge regionale dell'Emilia Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e dell'art. 2 della legge regionale della Puglia 15 novembre 1977, n. 36, nella parte in cui prevedono l'utilizzazione della procedura coattiva disposta dal testo unico sulle entrate patrimoniali dello Stato (r.d. 14 aprile 1910, n. 639) al fine di recuperare, presso terzi responsabili, propri crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (c.d. rivalsa ospedaliera), in quanto lo stesso r.d. ha esteso l'applicabilita' della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalita'). - S. n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi in epigrafe, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 15 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 maggio 1975, n. 30 e all'art. 2 della legge della Regione Puglia 15 novembre 1977, n. 36 sollevate dai pretori di Rimini, di Forlì e di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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