Corte costituzionale
Sentenza n. 302/1986
Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 302
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 302/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:302
Norme oggetto del giudizio
- art. 420, comma 1, codice di procedura civile
- art. 420, ultimo co., codice di procedura civile
- legge n. 533 del 11 agosto 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12691
Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3 Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore di cancelleria: VITALE
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze