Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1986

Corte cost., sent. 31 dicembre 1986, n. 302

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
302/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:302

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12691

Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3 Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

Testo integrale

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