Corte costituzionale
Sentenza n. 284/1986
Corte cost., sent. 23 dicembre 1986, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/1986
- Data di deposito
- 23 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 2, decreto legge luogotenenziale n. 382 del 23 novembre 1944
- art. 92, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
- art. 92, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
- art. 1, ultimo co., legge n. 583 del 8 agosto 1977
Parametri
Massime
Massima n. 12650
In tema di giurisdizioni "professionali", non danno luogo a carenza - sotto il profilo della composizione dell'organo - ne' la designazione dei membri per elezioni (criterio, questo, certamente conforme ai canoni costituzionali, tanto piu' in quanto recepito dall'art. 106, comma secondo, della Cost.), ne' l'incondizionata possibilita' di rielezione dei singoli componenti (assistita da modalita' tali da preservare il rieleggibile da influenze esterne, per cio' versandosi in ipotesi diversa da quella di rinnovazione del mandato da parte della Pubblica Amministrazione), ne' l'appartenenza degli stessi componenti alla categoria professionale interessata (esistendo nell'ordinamento costituzionale un istituto intrinsecamente affine, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, alla quale si e' riconosciuta natura giurisdizionale; e trattandosi comunque di specie diversa da quella in cui un organo giudichi di cause involgenti interessi propri dei suoi membri). Parimenti e' da escludere che tale carenza sussista sotto il profilo concernente le modalita' di funzionamento quando lo svolgimento del giudizio e' improntato al modello del processo civile, con intervento del P.G. presso la Corte di Cassazione in posizione distinta dall'organo giudicante; ne' rileva, poi, la coesistenza, in capo al consiglio, di funzioni amministrative quando queste sono esercitate senza rapporto di subordinazione verso altri soggetti, con cio' venendo meno la possibilita' di altrui interferenze in quelle giurisdizionali; mentre la variabilita' del numero dei partecipanti alle sedute non ha, di per se', incidenza viziante, se e' vero che la stessa Corte costituzionale "funziona con l'intervento di almeno undici membri": restando, peraltro, legittimo, in proposito, l'auspicio che il legislatore non ritardi ulteriormente, in sede di revisione, una piu' rassicurante disciplina generale delle giurisdizioni speciali "professionali" (Non fondatezza - in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma secondo, d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui statuisce che la Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) dei geometri esercita le attribuzioni giurisdizionali, in materia disciplinare e di iscrizione all'albo, stabilite dal relativo ordinamento professionale; questione sollevata dalla stessa Corte costituzionale sul presupposto del riconoscimento della natura giurisdizionale agli organi delle c.d. giurisdizioni "professionali" anteriori alla Costituzione, natura principalmente desumibile dalla ricorribilita' per cassazione delle relative decisioni). - S. nn. 110/1967, 114/1970, 27/1972 e 175/1980, sul valore della ricorribilita' in cassazione ai fini dell'attribuzione della natura "giurisdizionale". - Applicazioni dell'art. 108, comma secondo, Cost. in S. nn. 93/1965, 55/1966, 30/1967, 49/1968, 133/1963, 60/1969, 121/1970 e 164/1970. - Su ipotesi di rinnovazione del mandato da parte della P.A. v.: S. nn. 11/1968, 49/1968 e 25/1976.
Massima n. 12651
Rispetto agli altri dipendenti pubblici - cui non e' consentito l'esercizio di libere professioni - la posizione del personale docente presenta caratteri di specialita', stante l'utilita' che la pratica professionale puo' avere, anche in relazione al continuo progresso delle varie discipline, ai fini dell'insegnamento: non e' pertanto violato - sotto il profilo della diversita' di trattamento fra dipendenti pubblici - il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Ne' v'e' possibilita' di contrasto con gli interessi affidati alla P.A. - e, dunque, con gli artt. 97 e 98, comma primo, Cost. - giacche' la contestata facolta' di esercizio della libera professione non e' consentita quando possa comunque incidere negativamente sull'espletamento dell'attivita' didattica (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento ai richiamati parametri - dell'art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (riguardante lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), la' dove tale articolo (unica norma ormai a disciplinare la materia, per cui non hanno ragione d'essere le analoghe censure relative agli artt. 130 r.d. n. 2367 del 1924, e 7, legge n. 1181 del 1954) consente al personale docente, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio).
Massima n. 12652
Lo ius superveniens costituito dalla legge n. 773 del 1982 - prevedendo (art. 22, comma secondo) per i geometri che siano gia' tutelati da altra forma previdenziale la semplice facolta' (in precedenza esclusa) ma non anche l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza di tale categoria professionale - non esime la Corte dall'esaminare nel merito la questione di legittimita' costituzionale - proposta in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583 (modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali), nella parte in cui esonera dall'obbligo di iscrizione alla Cassa i professionisti che gia' godano di altre forme di previdenza obbligatoria.
Massima n. 12653
Posto che spetta al legislatore ordinario un potere di scelta nell'ambito del fondamentale precetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. (anche in relazione alla disponibilita' dei relativi mezzi economici) e che ogni sistema previdenziale, presentando una propria autonomia in relazione alle peculiarita' della categoria cui si riferisce, non e' suscettibile di estensione al di fuori del suo particolare ambito, il legislatore ha ritenuto opportuno, nei limiti della sua specifica potesta' discrezionale, introdurre, nel caso dei geometri, un regime previdenziale differenziato a seconda che tali professionisti gia' partecipino, o meno, ad altro sistema assicurativo obbligatorio. Ne' tale scelta puo' considerarsi irrazionale, giacche', se e' vero che la partecipazione ad una pluralita' di sistemi previdenziali puo' risultare giustificata in base ad una piu' accentuata concezione solidaristica, correlata alle esigenze proprie di una determinata categoria di lavoratori autonomi, altrettanto legittimamente il legislatore puo' escluderla ove ritenga che, nella singola fattispecie, gli specifici fini da perseguire e i relativi mezzi economici non richiedano l'imposizione di una pluralita' di contributi (Non fondatezza - senza dover tenere conto di altre norme pure denunciate dal giudice a quo, ma non aventi alcuna attinenza con la prospettata censura - della questione dilegittimita' costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583 (contenente modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, in tema di riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramento del trattamenti previdenziali e assistenziali), sollevata - in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - in quanto tale norma esonera i geometri che godano di altre forme di previdenza obbligatoria dal generale obbligo di iscrizione alla relativa Cassa di previdenza e assistenza). - S. n. 133/1984.
Massima n. 12654
Il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale e' dato da una vasta partecipazione (che numericamente puo' assumere diverse varianti) dei soggetti appartenenti alla categoria interessata; partecipazione tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneita' riconosciuta ai medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in sostanza alle regole di deontologia professionale, nonche' nella materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. "tenuta dell'albo"), da sempre collegata alla prima anche per l'incidenza dei provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la cancellazione dall'albo medesimo. Relativamente a detta appartenenza, il singolo e' titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta (art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento dei requisiti stabiliti dalla legge, ed anche rispetto alla c.d. "buona condotta", il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. pen..
Massima n. 12655
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, non e' la semplice coesistenza nello stesso organo delle funzioni giurisdizionali ed amministrative che menoma l'indipendenza del giudice, bensi' il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, sicche' risulta immanente il rischio che il potere dell'organo superiore possa indirettamente estendersi anche alle funzioni giurisdizionali e possa cosi' in definitiva pregiudicare l'indipendenza del giudice. - S. nn. 60/1969, 73/1970, 121/1970 e 128/1974.
Massima n. 12656
E' da escludere che la modalita' di funzionamento nei collegi giurisdizionali c.d. "a composizione variabile" - in quanto per la validita' delle pronunce non e' prescritta la partecipazione alla discussione e decisione di un numero fisso di componenti, ma e' sufficiente quella della maggioranza di essi - possa incidere sul requisito dell'indipendenza, e cio' perche' la variabilita' numerica, comunque la si consideri, non e' affatto idonea a pregiudicare l'autonomo esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la liberta' di giudizio dei membri intervenuti.
Massima n. 12657
L'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potesta' decisionale, non condizionata da interferenze dirette, ovvero indirette provenienti dall'autorita' di governo o da qualsiasi altro soggetto; essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attivita' giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne. Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e stretti legami con l'imparzialita', senza peraltro confondersi con essa, come e' provato dal fatto che non sempre il difetto di imparzialita' consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialita' del giudice, senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza.
Massima n. 12658
Mentre per gli ordinamenti professionali posteriori alla Costituzione vige il divieto - posto dall'art. 102, comma secondo, Cost. - di istituire nuove giurisdizioni, non solo straordinarie ma anche speciali (per cui il legislatore ordinario ha dovuto prevedere, nei riguardi di detti ordinamenti, l'impugnativa dei relativi provvedimenti con le forme del processo civile ordinario), per quelli anteriori alla Costituzione trova applicazione la VI disposizione transitoria della Carta costituzionale, secondo cui gli organi di giurisdizione speciale gia' esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque anni, a revisione da parte del legislatore ordinario, il quale dovra' in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero mantenerli con le opportune modificazioni, ispirate a criteri prevalentemente garantistici. Effettuata o no la revisione, la sopravvivenza delle giurisdizioni speciali e' pur sempre subordinata alla condizione che la relativa disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: tra i quali va annoverato quello sancito dall'art. 108, comma secondo, Cost., che impone anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito dell'indipendenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo comma, d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 382, sollevata da questa Corte in riferimento all'art. 108 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 583, sollevata dal detto Consiglio nazionale in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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