Corte costituzionale

Sentenza n. 226/1986

Corte cost., sent. 5 novembre 1986, n. 226

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
226/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:226

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1984
  • decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 febbraio 1984

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 81, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 6 del 14 gennaio 1972
  • art. 56, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 64, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 1, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 2, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 3, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 4, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 5, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 6, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 7, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 8, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 9, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 10, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 11, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 12, legge n. 217 del 17 maggio 1983
  • art. 9, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
  • art. 17, legge n. 281 del 16 maggio 1970
  • art. 3, legge n. 382 del 22 luglio 1975
  • legge n. 845 del 21 dicembre 1978
  • legge n. 426 del 11 giugno 1971

Massime

Massima n. 12097

L'art. 5 della legge n. 217/1983, c.d. legge quadro sul turismo, ha istituito una sezione speciale del registro delle imprese, alla quale devono iscriversi titolari e gestori delle imprese turistiche. Detta disposizione ha integrato le disposizioni della legge n. 426/1971 sulla disciplina del commercio, la quale, all'art. 41, contiene una specifica previsione che abilita il Ministro dell'Industria e del Commercio ad emanare le norme occorrenti all'attuazione delle procedure e degli istituti in essa previsti. Da tale complesso normativo, con riguardo al caso di specie, consegue che la disciplina di dettaglio in tema di iscrizione delle imprese turistiche nell'apposito registro speciale e di svolgimento degli esami di idoneita' all'esercizio di imprese turistiche, emanata dal Ministro dell'Industria e del Commercio con i dd. mm. 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, e' legittima e trova il suo fondamento nell'art. 41 citato. Peraltro, poiche' il predetto art. 5, istitutivo dello speciale registro, si colloca sul piano dei principi, la competenza dello Stato a disciplinare la materia in questione puo' essere esplicata in quanto, e fino a quando, non intervenga la disciplina prodotta dalla Regione nell'esercizio della sua autonomia legislativa. (Spettanza allo Stato del potere di emanare le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, concernenti rispettivamente la "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217", e le successive integrazioni, in quanto, e sino a quando, la materia non sia regolata dalla legge regionale). - S. n. 195/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato emanare le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dell'Industria e Commercio del 24 febbraio 1984 e 10 aprile 1984, concernenti rispettivamente la "Iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217", e le successive integrazioni, in quanto, e sino a quando, la materia non sia regolata dalla legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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