Corte costituzionale

Sentenza n. 215/1986

Corte cost., sent. 24 luglio 1986, n. 215

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
215/1986
Data di deposito
24 luglio 1986
Data di decisione
9 luglio 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:215

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 12559

Le leggi 14 luglio 1965, n. 818, e 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali per ferie, non possono applicarsi al termine perentorio stabilito per la costituzione delle parti, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, dagli artt. 25, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 6 delle Norme integrative. - S. nn. 30/1973, 174/1974 e 239/1982.

Massima n. 12560

La natura derogatoria di una norma non impedisce alla Corte di emettere una pronuncia che comporti l'estensione della norma stessa, quando cio' serva a ristabilire il principio d'eguaglianza: sempreche' tale estensione sia il risultato di un procedimento logico necessitato e riferibile al contesto normativo in cui e' inserita la norma impugnata, senza alcuna invasione della sfera di discrezionalita' riservata al legislatore.

Massima n. 12561

Come e' pacifico nella giurisprudenza, e particolarmente in quella della Cassazione, secondo l'art. 59 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la radiodiffusione delle opere registrate su disco o nastro dai locali dell'Ente esercente il pubblico servizio di radiodiffusione e' sottoposta al consenso dell'autore, con le sole eccezioni previste, rispettivamente, dagli artt. 52, 55 e 60 della medesima legge (radiodiffusioni da teatri, sale da concerto e da ogni altro luogo pubblico, c.d.registrazioni "effimere", ossia radiodiffuse in differita e da rendere inservibili dopo l'uso, trasmissioni destinate all'estero). Non sussiste, quindi in proposito, la denunciata posizione di favore della RAI rispetto alle emittenti private. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. da 51 a 60 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sollevata in base all'assunto che soltanto alla RAI, e non anche alle emittenti private, sarebbe permesso di radiodiffondere, senza il consenso dell'autore, opere incise su disco o nastro.)

Massima n. 12562

Secondo la pacifica interpretazione giurisprudenziale dell'art. 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il consenso dell'autore alla registrazione di opere su disco fonografico, nastro metallico o altra analoga materia, non comporta il potere di radiodiffusione, trattandosi di due distinti modi di esercizio del diritto d'autore, sicche' l'autorizzazione concernente il primo non comprende necessariamente il secondo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 51 a 601. 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti Connessi al suo esercizio), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Brescia, di Torino e di Novara Con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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