Corte costituzionale
Sentenza n. 178/1986
Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 178
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 178/1986
- Data di deposito
- 7 luglio 1986
- Data di decisione
- 27 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:178
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 1, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 2, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 4, legge n. 482 del 26 settembre 1985
- art. 12, lett.e), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- legge n. 482 del 26 settembre 1985
Parametri
Massime
Massima n. 12485
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost. - senza alcuna motivazione sulla rilevanza, nel giudizio a quo, delle prescrizioni contenute in tale norma, riguardante la determinazione della misura della ritenuta d'acconto alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
Massima n. 12486
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482 - nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sottraendo alla forma di tassazione separata ivi prevista i redditi di cui alla lett. e) dell'art. 12 dello stesso d.P.R. e prevedendo una nuova aliquota per i redditi sottoposti a tassazione separata ove nei due anni precedenti il soggetto non abbia avuto redditi - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., senza alcuna motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Massima n. 12487
La capacita' contributiva deve essere intesa come idoneita' soggettiva all'obbligazione tributaria, mentre gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non colpiscono effettive manifestazioni di essa, per la parte in cui assoggettano ad imposizione somme affluite al Fondo gestito dall'E.N.P.A.S., in base a contribuzioni, gravanti sul dipendente e corrisposte direttamente dallo Stato. Infatti, per la parte afferente in via virtuale a tale contribuzione, e' illogico ritenere che la indennita' di buonuscita si profili come reddito, cosicche' la tassazione di essa lede il principio di capacita' contributiva, tenuto anche conto che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 53, primo comma, Cost. - gli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S..
Massima n. 12488
Riguardo all'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973, nel testo sostituito a quello originario dalla legge n. 482 del 1985, trattandosi di nuova norma, non emanata in base a delegazione legislativa, non e` configurabile una violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo della non conformita' ai principi stabiliti nella legge di delegazione n. 825 del 1971, che concerne esclusivamente la legislazione delegata. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 12. lett. e). d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 nel testo sostituito della legge 26 settembre 1985, n. 482).
Massima n. 12489
Per capacita' contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneita' del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalita' sotto il profilo della arbitrarieta' o irrazionalita'. Pertanto, nonostante la garanzia apprestata in materia previdenziale dall'art. 38 Cost., l'allegata natura previdenziale della indennita' di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., non ne esclude la tassabilita', se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne le finalita' previdenziali, secondo valutazioni che competono al legislatore e risultano nel caso di specie immuni da irrazionalita'. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 38 e 53 Cost., dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata sotto il profilo che irrazionalmente tali norme assoggetterebbero ad imposizione fiscale la indennita' di buonuscita ENPAS considerandola "reddito" e non tenendo conto della natura previdenziale di detta indennita'). - S. nn. 25/1984, 63/1982 e 62/1977.
Massima n. 12490
Il diritto a percepire le liquidazioni erogate dall'ENPAS e', dal legislatore, ricollegato non ad un danno, bensi' unicamente alla cessazione del rapporto di lavoro dopo il trascorrere di un periodo minimo, con la conseguenza che deve escludersi la natura indennitaria delle suddette liquidazioni.
Massima n. 12491
Il diverso e meno favorevole trattamento fiscale previsto per l'indennita' di buonuscita ENPAS rispetto al regime di tassazione dei capitali percepiti in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, e' giustificato dal fatto che trattasi di somme percepite in base a titoli completamente diversi ed in relazione a fattispecie che presentano - al di la' di alcune analogie - elementi di differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del giudizio di costituzionalita' alla stregua del principio di eguaglianza. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comnia, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Matera, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della 1. 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui ha modificato l'art. 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973), corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S.;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.12, lett. e) del d.P.R.29 settembre 1973, n.597, nel testo di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Matera con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento all'art. 76 Cost.;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui modifica l'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art.46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597, sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Matera e dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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