Corte costituzionale

Sentenza n. 173/1986

Corte cost., sent. 7 luglio 1986, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/1986
Data di deposito
7 luglio 1986
Data di decisione
27 giugno 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968
  • tab. A e B, regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
  • art. 14, comma 6, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 14, comma 5, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 26, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 27, comma 3, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 27, comma 4, legge n. 160 del 3 giugno 1975
  • art. 19, legge n. 153 del 30 aprile 1969
  • art. 19, legge n. 155 del 23 aprile 1981
  • art. 3, comma 13, legge n. 297 del 29 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12471

La diversita' di trattamento dei pensionati gia' dipendenti da imprenditori privati, soggetti al regime generale ordinario di assicurazione e previdenza, rispetto ai dipendenti di enti pubblici economici o dello Stato - per i quali non vi e' limite all'ammontare della retribuzione pensionabile - ovvero rispetto ad appartenenti ad altre categorie di lavoratori subordinati dipendenti per cui vigono gestioni speciali o fondi speciali, trova giustificazione, di fronte al principio costituzionale di uguaglianza, sia per le peculiarita' che connotano i rapporti di lavoro di tali categorie - a cui si correlano diversita' e particolarita' previdenziali - sia per la spiccata diversita' sussistente tra i regimi speciali (collegati all'entita' dei contributi versati) ed il regime ordinario generale (contraddistinto dal criterio di solidarieta' e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla differenziazione delle contribuzioni derivante dalla diversita' dei rapporti lavorativi, dall'esistenza di pensioni "minime", di pensioni sociali, ecc.); spettando in ogni caso al legislatore (in quanto scelta di politica sociale ed economica) la piena e definitiva realizzazione dell'attuale tendenza all'omogeneizzazione del regime previdenziale delle varie categorie. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 28/1984; 144/1984; O. n. 44/1985.

Massima n. 12472

Nella materia previdenziale sussiste una spiccata diversita' tra i regimi speciali ed il regime ordinario generale, essendo gli uni collegati all'entita' dei contributi versati e l'altro contraddistinto dal criterio della solidarieta' sociale e dall'apporto finanziario dello Stato, dalla cumulabilita' della pensione con la retribuzione, dalla riliquidazione della pensione in forma retributiva, dalla concessione di supplementi per l'attivita' prestata successivamente al pensionamento, dall'esistenza di pensioni minime, delle pensioni sociali, delle pensioni di invalidita', dalla differenziazione di contribuzioni derivante dalla diversita' dei rapporti; e per quanto allo stato sussista la tendenza ad attuare una omogeneizzazione del regime previdenziale ed una parificazione delle categorie, la realizzazione definitiva e completa di essa e' affidata alla discrezionalita' del legislatore trattandosi di scelte di politica sociale ed economica. - S. nn. 28/1984; 144/1984; O. n. 44/1985.

Massima n. 12473

Va ribadito che dalle disposizioni degli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., deriva una particolare protezione del lavoratore nel senso che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantita' e qualita' del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa; che la proporzionalita' e l'adeguatezza devono sussistere non solo al momento del collocamento a riposo ma vanno costantemente assicurati anche nel prosieguo, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta. Cio', pero', non comporta la necessaria ed integrale coincidenza tra la pensione e l'ultima retribuzione, ne' un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, specie per effetto della svalutazione monetaria, sussistendo una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore per l'attuazione graduale dei detti precetti. - S. nn. 26/1980; 349/1985.

Massima n. 12474

I principi di proporzionalita' e di adeguatezza - di cui agli artt. 36, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. (il quale ultimo assorbe, per alcuni profili, sia l'art. 35 che l'art. 36 Cost.) -, riferibili anche al trattamento pensionistico, non comportano necessaria ed integrale coincidenza tra pensione ed ultima retribuzione (ne' un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta), sussistendo, bensi', per la loro graduale attuazione, una sfera di discrezionalita' riservata al legislatore: il quale, entro i confini della ragionevolezza, ha il potere di fissare discrezionalmente le misure ed i limiti delle prestazioni previdenziali anche in maniera differenziata per le diverse categorie, rapportandoli al momento storico ed economico concreto; e di determinarne l'ammontare sulla base di un contemperamento delle esigenze di tutti i lavoratori, che ne sono i beneficiari, e delle disponibilita' finanziarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali surriportati - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 26/1980; 213/1972; 349/1985.

Massima n. 12475

La contribuzione previdenziale (giustificata, in se', anche da esigenze di autofinanziamento del settore e di corretto funzionamento del mercato) non e' un'imposizione tributaria vera e propria, di carattere generale, per cui i contributi relativi alla parte di retribuzione non pensionabile non costituiscono un prelievo fiscale aggiuntivo, ma concorrono ad alimentare un sistema previdenziale che - abbandonata (a partire dal d.P.R. n. 488 del 1968) la logica chiusa dlela mutualita' corporativa - appare informato al modello della sicurezza sociale ed ai principi della solidarieta' operanti nei confronti dei membri della collettivita', nel quale i lavoratori a redditi piu' alti partecipano anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi piu' bassi, mentre si allarga sempre piu' l'area dell'"assistenza"; sicche', il principio di proporzionalita' tra contribuzione e prestazioni previdenziali non comporta (assoluta) corrispondenza nell'ammontare delle une e delle altre, ma va inteso ragionevolmente, nel senso che il legislatore non puo' negare del tutto le prestazioni ne' ridurle ad un minimo assoluto, dovendo assicurare, in ogni caso, le esigenze di vita del lavoratore. Tanto meno puo' dirsi arbitraria - pur con l'auspicio di una sollecita elaborazione di norme adeguate in materia di proporzione tra contributi, retribuzione e pensione - la scelta di un siffatto composto sistema (in luogo di un piu' deciso ricorso alla manovra fiscale per sopperire alle esigenze finanziarie legate all'"assistenza"), trattandosi di scelte di politica economico-sociale comunque riservate al legislatore. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma quarto, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni; dell'art. 14, comma sesto (quinto, nel testo sostituito dall'art. 26, legge n. 160 del 1975), legge 30 aprile 1969, n. 153; e dell'art. 27, commi terzo e quarto, legge 3 giugno 1975, n. 160, denunciati in quanto, ai fini del calcolo delle pensioni di anzianita' e vecchiaia degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, escludono la computabilita' delle quote di retribuzione eccedenti il prefissato (rigido) limite massimo). - S. nn. 23/1968; 146/1972; 349/1985.

Massima n. 12476

Dall'esame delle molteplici norme intervenute ad elevare l'importo del "tetto pensionabile" e ad adeguare i trattamenti (minimi e superiori al minimo) ai mutamenti del costo della vita, si desume che il legislatore ha operato con gradualita', secondo scelte di politica sociale ed economica e secondo le necessita' del bilancio, incrementando le pensioni sociali e quelle minime in misura maggiore rispetto alle pensioni piu' elevate, ma contenendo, comunque, la diminuzione di redditivita' dei trattamenti in dimensioni accettabili - sia quantitative che temporali - col limitare solo ad alcuni anni la durata delle discipline piu' restrittive: sicche', anche per tale carattere contingente e temporaneo, e' da escludere la illegittimita' costituzionale di dette norme. D'altra parte, la gradualita' delle riforme e delle discipline previdenziali, anche migliorative, esige, nell'ambito della discrezionalita' legislativa, la dilazione nel tempo e la progressivita' temporale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, e 53, comma primo - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 19, legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevede la perequazione (o altri idonei meccanismi di indicizzazione) del massimale di retribuzione pensionabile vigente fino al 31 dicembre 1980; dell'art. 19, legge 23 aprile 1981, n. 155, nella parte in cui non adegua alla svalutazione monetaria per l'anno 1982 il massimale di retribuzione pensionabile fissato per le pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1980; e dell'art. 3, comma tredicesimo, legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui limita al periodo successivo all'1 gennaio 1983 la perequazione automatica annuale dell'anzidetto massimale fissato dall'art. 19, legge n. 155 cit., ed esclude da tale (irretroattivo) adeguamento le pensioni aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 1981). - S. nn. 349/1985; 12/1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (ordd. nn. 431/79; 569/79; 317/80; 724/ 80; 187/82; 188/82; 604/82; 882/82; 557/83; 819/84; 1375/84; 449/85); dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni; 14, sesto comma, nel testo originario e quinto comma, nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e 19 della legge 30 aprile 1969 n. 153; 27, commi terzo e quarto, della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, tredicesimo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, sollevate in riferimento agli artt. 3,36,38 e 53 Cost. dalla Corte di Cassazione, dal Tribunale di Pescara e dai Pretori di Palermo, Milano, Brescia, Voghera, Torino, Cagliari, Modena ed Udine, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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