Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1986

Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 157

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
157/1986
Data di deposito
27 giugno 1986
Data di decisione
24 giugno 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:157

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 399 del 30 luglio 1984
  • art. 3, legge n. 399 del 30 luglio 1984
  • art. 5, legge n. 399 del 30 luglio 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12434

Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando sia stata sollevata con ordinanza che non motivi affatto in punto di rilevanza (eludendo, di conseguenza, il precetto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione proposta), ovvero allorche' la stessa risulti assolutamente ininfluente sulla decisione da adottare nel giudice di merito. (Inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza e per irrilevanza - della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 106, comma secondo, e 102, comma secondo, Cost. - degli artt. 1, 3 e 5 della legge 30 luglio 1984, n. 399, nelle parti in cui e' previsto che la funzione giurisdizionale del giudice conciliatore si svolga al di fuori dei limiti di cui all'art. 21 (rectius 22) del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, e che lo stesso Giudice Conciliatore svolga funzioni di giudice speciale, poiche' - a parte l'omessa motivazione sulla rilevanza - coinvolgendo l'ambito della funzione giurisdizionale e la qualifica di giudice ordinario del Conciliatore, la questione risulta del tutto ininfluente ai fini della decisione dell'eccezione di incompetenza per valore del pretore investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo su cui verte il giudizio principale).

Massima n. 12435

E' inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale riguardante disposizioni legislative che non possono trovare applicazione nel giudizio di provenienza. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, Cost. - dell'art. 2 (rectius 1) della legge 30 luglio 1984, n. 399, nella parte in cui attribuisce alla competenza del pretore le cause relative a beni mobili di valore non inferiore a lire 1.000.001, poiche', in quanto gia' pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 399, il giudizio a quo deve essere definito - in forza dell'art. 8, comma secondo, stessa legge - dal giudice competente secondo le norme vigenti anteriormente, restando, percio', esclusa, nel caso, l'applicabilita' della disposizione oggetto di doglianza, e, dunque, la rilevanza della questione prospettata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 682 e 715 R.O. 1985,

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del pretore e del conciliatore), sollevata, in riferimento agli artt. 106 comma secondo e 102 comma secondo Cost., con ordinanza 25 giugno 1985 dal Pretore di Torino (n. 682 R.O. 1985),

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 (rectius 1) l. 30 luglio 1984, n. 399, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost., con ordinanza 10 gennaio 1985 dal Pretore di Forll' (n. 715 R. 0.1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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