Corte costituzionale
Ordinanza n. 68/1986
Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 68/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 53, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 54, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12309
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere della autorita' giudiziaria. Le questioni sono state sollevate, infatti, dopo che il pretore aveva emanato i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e confermato addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - O. n. 252/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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