Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1986

Corte cost., ord. 24 marzo 1986, n. 61

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
61/1986
Data di deposito
24 marzo 1986
Data di decisione
18 marzo 1986
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:61

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 26, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 28, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 30, legge n. 203 del 3 maggio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 12300

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 25, 26, 28 e 30 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. - in quanto tali norme prevedono che la conversione della mezzadria in affitto sia attuabile, per quanto riguarda il concessionario, attraverso il solo atto di esercizio del diritto da parte di questo ultimo. E' stata infatti gia' dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 41 e 44 Cost., dell'art. 25 di detta legge n. 203/1982 (nella parte in cui prevede che, nel caso di concedente imprenditore a titolo principale ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1975 o che comunque abbia dato un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa di cui ai contratti associativi previsti nel primo comma dello stesso art. 25, la conversione abbia luogo senza il consenso del concedente stesso) e dell'art. 30 della legge medesima, escludendosi peraltro che l'istituto della conversione c.d. "automatica" violi, di per se', gli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost.. - S. n. 138/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26, 28, 30 l. 3 maggio 1982 n. 203, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41, 42 e 44 Cost. dal Tribunale di Modena con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la sent. n. 138 del 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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