Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/1986
Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/1986
- Data di deposito
- 31 dicembre 1986
- Data di decisione
- 19 dicembre 1986
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Baldassarre
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 50, comma 6, legge della Regione Veneto n. 25 del 26 novembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 12707
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 123 Cost. (in rapporto all'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto della Regione), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma sesto e tabella ivi contenuta, della l. reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento": dacche' analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parita' di mansioni, sono state dichiarate non fondate sulla base di precedenti ed ormai consolidati orientamenti di questa Corte, dai quali non sussistono, ne' sono comunque addotte, convincenti ragioni per discostarsi. E' inoltre manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 50 l. cit., anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' la lamentata lesione di tali precetti costituzionali non e' accompagnata dalla indicazione ne' della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialita' della amministrazione, ne' dagli aspetti di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per accertare la lamentata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. - S. nn. 99/1986, 153/1985, 278 e 277/1983, 10 e 16/1980, 27/1978, 123/1968 e 8/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
Testo integrale
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