Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/1986

Corte cost., ord. 31 dicembre 1986, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/1986
Data di deposito
31 dicembre 1986
Data di decisione
19 dicembre 1986
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 50, comma 6, legge della Regione Veneto n. 25 del 26 novembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 12707

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 123 Cost. (in rapporto all'art. 51, commi secondo e terzo, dello Statuto della Regione), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 50, comma sesto e tabella ivi contenuta, della l. reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25 (Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale), nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento": dacche' analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parita' di mansioni, sono state dichiarate non fondate sulla base di precedenti ed ormai consolidati orientamenti di questa Corte, dai quali non sussistono, ne' sono comunque addotte, convincenti ragioni per discostarsi. E' inoltre manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 50 l. cit., anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' la lamentata lesione di tali precetti costituzionali non e' accompagnata dalla indicazione ne' della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialita' della amministrazione, ne' dagli aspetti di arbitrarieta' o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per accertare la lamentata lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione. - S. nn. 99/1986, 153/1985, 278 e 277/1983, 10 e 16/1980, 27/1978, 123/1968 e 8/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Testo integrale

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