Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1986

Corte cost., ord. 3 febbraio 1986, n. 29

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
29/1986
Data di deposito
3 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:29

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
  • art. 19, comma 2, decreto-legge n. 688 del 30 settembre 1982
  • legge n. 873 del 27 novembre 1982

Parametri

Massime

Massima n. 11834

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost. - in quanto la norma censurata comprometterebbe (sino a renderne quasi impossibile l'esercizio) il diritto, riconosciuto dall'ordinamento comunitario, alla ripetizione di tributi doganali non dovuti in base a regolamenti CEE, subordinandolo (per di piu', retroattivamente) alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in alcun modo trasferito dall'importatore a carico di terzi. Invero, le medesime questioni sono gia' state esaminate, sotto gli stessi profili, dalla Corte, che le ha dichiarate inammissibili, giacche' - in base ai principi dalla Corte stessa enunciati circa i rapporti tra diritto comunitario e legge nazionale - sono immediatamente applicabili innanzi al giudice ordinario e quindi, nel caso, nei processi di provenienza, le statuizioni contenute nella sentenza interpretative 9 novembre 1983 con cui la Corte di Giustizia della CEE ha ritenuto incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale che, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci all'importatore l'onere di dimostrare la mancata traslazione dei tributi indebitamente versati ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova di fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero - una volta accertata l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - di stabilire se l'onere fiscale sia stato o no trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte. - S. nn. 113/1985 e 170/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 23 e 24 Cost., dalle Corti d'Appello di Trieste e Torino e dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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