Corte costituzionale
Ordinanza n. 241/1986
Corte cost., ord. 18 novembre 1986, n. 241
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 241/1986
- Data di deposito
- 18 novembre 1986
- Data di decisione
- 13 novembre 1986
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- LA PERGOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:241
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986
Parametri
Massime
Massima n. 12596
Nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Lombardia in relazione al d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93) - sospettato di contrasto con gli artt. 5, 39, 115, 117, 118 e 119 Cost., "per la parte in cui comprende in un unico comparto di contrattazione collettiva, insieme al personale delle Regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, anche il personale dei Comuni, delle Province, delle Comunita' montane e loro consorzi e associazioni e di altri enti di svariata natura, come le Camere di commercio, le ex IPAB, gli Istituti autonomi per le case popolari" - va respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato. Si deve, invero, escludere che da esso possa derivare alcun pregiudizio immediato (con riguardo alle rivendicate attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti ed autonomia sindacale), "in quanto da un lato non vi e' prova che siano prossime a conclusione trattative sindacali per una definizione dell'accordo all'interno dei comparti definiti dallo stesso d.P.R.; dall'altro, in virtu' dell'art. 10 della legge-quadro, nessuna disciplina eventualmente definita in sede di accordo potrebbe trovare applicazione nei confronti del personale delle Regioni e degli enti dipendenti senza un preventivo provvedimento regionale di approvazione dell'accordo stesso".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1986) proposta dalla Regione Lombardia con il ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI- FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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