Corte costituzionale

Ordinanza n. 234/1986

Corte cost., ord. 5 novembre 1986, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
234/1986
Data di deposito
5 novembre 1986
Data di decisione
31 ottobre 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
LA PERGOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 882 del 16 ottobre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 12589

E' manifestamente inammissibile - avendone il giudice a quo solo apoditticamente asserito la rilevanza, ai fini del decidere, ed inoltre omesso di motivarne la non manifesta infondatezza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici (sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984) denunciato - per contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 35 Cost. - "nella parte in cui, introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti: a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia stato inserito nella graduatoria regionale; b) non consente al medico di esercitare la propria professione nell'ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato inserito nella predetta graduatoria; c) restringe a circa tremila professionisti la possibilita' di prestare servizio, nella provincia di Roma, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; d) impedisce, di fatto, l'elevazione del livello professionale del medico".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale "dell'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della 1. n. 833 del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984", sollevata, in riferimento agli artt. 3,4,32 e 35 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza in data 4 marzo 1985 (reg. ord. n. 270 del 1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - AEDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze