Corte costituzionale
Sentenza n. 85/1985
Corte cost., sent. 28 marzo 1985, n. 85
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 85/1985
- Data di deposito
- 28 marzo 1985
- Data di decisione
- 27 marzo 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:85
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 751 del 12 novembre 1976
- art. 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976
Parametri
Massime
Massima n. 10790
E' manifestamente infondata, per essere gia' stata dalla Corte dichiarata infondata, la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 Cost. - degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, riguardo all'I.R.PE.F., subordinano l'imputabilita' dei redditi dei figli minori per meta' a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano entrambi titolari di reddito proprio. - S. n. 266/1983.
Massima n. 10791
Il criterio di attribuire agli effetti dell'I.R.PE.F., per meta' ai genitori, purche' titolari di reddito proprio, il reddito da lavoro dei figli minori, in base al quale il legislatore ha regolato in via transitoria la tassazione relativa agli anni 1974 e precedenti, non viola il principio della proporzionalita' dell'imposizione alla capacita' contributiva ne' quello di parita' dei coniugi, in quanto rientra nella discrezionalita' del legislatore rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli minori, il criterio di tassazione all'epoca vigente, quale era definito dall'art. 4, lett. b, del d.P.R. n. 597/1973. (Non fondatezza della questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, 53, 29, 30 e 31 Cost. - degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui essi imputano per meta' a ciascun genitore, purche' titolare di reddito proprio, i redditi da lavoro dei figli minori). - SS. nn. 266/1983; 76/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) - dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Latina, Milano, Como e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) - dichiara non fondata la seconda questione di legittimità costituzionale delle stesse norme sollevata, in relazione agli artt. 3, 53, 29, 30 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza del 12 ottobre 1977 (r.o. n. 328/1978).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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