Corte costituzionale

Sentenza n. 85/1985

Corte cost., sent. 28 marzo 1985, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
85/1985
Data di deposito
28 marzo 1985
Data di decisione
27 marzo 1985
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 751 del 12 novembre 1976
  • art. 3, legge n. 751 del 12 novembre 1976

Parametri

Massime

Massima n. 10790

E' manifestamente infondata, per essere gia' stata dalla Corte dichiarata infondata, la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 Cost. - degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, riguardo all'I.R.PE.F., subordinano l'imputabilita' dei redditi dei figli minori per meta' a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano entrambi titolari di reddito proprio. - S. n. 266/1983.

Massima n. 10791

Il criterio di attribuire agli effetti dell'I.R.PE.F., per meta' ai genitori, purche' titolari di reddito proprio, il reddito da lavoro dei figli minori, in base al quale il legislatore ha regolato in via transitoria la tassazione relativa agli anni 1974 e precedenti, non viola il principio della proporzionalita' dell'imposizione alla capacita' contributiva ne' quello di parita' dei coniugi, in quanto rientra nella discrezionalita' del legislatore rispettare, per quanto riguardava il reddito dei figli minori, il criterio di tassazione all'epoca vigente, quale era definito dall'art. 4, lett. b, del d.P.R. n. 597/1973. (Non fondatezza della questione di legittimita' - in riferimento agli artt. 3, 53, 29, 30 e 31 Cost. - degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui essi imputano per meta' a ciascun genitore, purche' titolare di reddito proprio, i redditi da lavoro dei figli minori). - SS. nn. 266/1983; 76/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) - dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Verbania, Latina, Milano, Como e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) - dichiara non fondata la seconda questione di legittimità costituzionale delle stesse norme sollevata, in relazione agli artt. 3, 53, 29, 30 e 31 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Como con l'ordinanza del 12 ottobre 1977 (r.o. n. 328/1978).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze