Corte costituzionale
Sentenza n. 56/1985
Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/1985
- Data di deposito
- 8 marzo 1985
- Data di decisione
- 7 marzo 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 263-ter, codice di procedura penale 1930
- legge n. 532 del 12 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 10751
Come gia' affermato dalla Corte, la presenza di un "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo all'ordinanza di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalita' insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al "diritto vivente" stesso. - S. nn. 72/1983; 325/1983 e 104/1984.
Massima n. 10752
Secondo quanto costantemente statuito dalla Cassazione, essendo innaturale che dal nuovo regime della liberta' personale, adottato con l'istituzione del tribunale della liberta', debbano restare esclusi i provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni, la "portata non eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, al tribunale ordinario" spettano, nel settore minorile, al "tribunale per i minorenni". E poiche' tale consolidato indirizzo e' ormai "diritto vivente", e' da ritenersi che anche i provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni sono soggetti al riesame previsto dalla legge n. 532 del 1982. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost. - nel presupposto che la legge n. 532 del 1982, nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni, sottrarrebbe tali provvedimenti al suddetto riesame).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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