Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1985

Corte cost., sent. 8 marzo 1985, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
56/1985
Data di deposito
8 marzo 1985
Data di decisione
7 marzo 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Conso
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 263-ter, codice di procedura penale 1930
  • legge n. 532 del 12 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 10751

Come gia' affermato dalla Corte, la presenza di un "diritto vivente", anche se consolidatosi in tempo successivo all'ordinanza di rimessione, vale a privare di fondamento questioni di costituzionalita' insorte sulla base di interpretazioni e applicazioni opposte al "diritto vivente" stesso. - S. nn. 72/1983; 325/1983 e 104/1984.

Massima n. 10752

Secondo quanto costantemente statuito dalla Cassazione, essendo innaturale che dal nuovo regime della liberta' personale, adottato con l'istituzione del tribunale della liberta', debbano restare esclusi i provvedimenti riguardanti gli imputati minorenni, la "portata non eccezionale" (e, quindi, generale) del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, comporta che tutte le nuove attribuzioni "devolute dalla legge 12 agosto 1982, n. 532, al tribunale ordinario" spettano, nel settore minorile, al "tribunale per i minorenni". E poiche' tale consolidato indirizzo e' ormai "diritto vivente", e' da ritenersi che anche i provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni sono soggetti al riesame previsto dalla legge n. 532 del 1982. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 263 ter cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 Cost. - nel presupposto che la legge n. 532 del 1982, nulla disponendo per il riesame dei provvedimenti restrittivi relativi a procedimenti per reati commessi da imputati minorenni, sottrarrebbe tali provvedimenti al suddetto riesame).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell'art. 263-ter cod. proc. pen., introtrodotto dall'art. 8 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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