Corte costituzionale
Sentenza n. 46/1985
Corte cost., sent. 22 febbraio 1985, n. 46
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 46/1985
- Data di deposito
- 22 febbraio 1985
- Data di decisione
- 19 febbraio 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Brunetto Bucciarelli Ducci
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:46
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
- art. 7, lett.h, legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 58, lett.i, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 7, lett.d), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
Massime
Massima n. 10739
Non eccede la delega conferita con l'art. 7, lett. d, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il legislatore delegato che, nell'ammettere ai giudizi di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati coloro che abbiano svolto l'attivita' di contrattisti, borsisti, assistenti, lettori, ecc. per almeno due anni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, precisa che tale biennio puo' essere realizzato anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici, escludendo in tal modo chi abbia svolto tale attivita' in due periodi semestrali ricadenti in due distinti anni solari. Detta precisazione, infatti, non introduce nella legge delegata elementi che alterino il senso della delega legislativa, essendo logico, e del tutto conforme alla delega, che la norma delegata, avendo ridotto a sei mesi il periodo annuale richiesto, voglia nel contempo che esso si riferisca alla normale attivita' didattica dell'universita' e non invece al periodo feriale. Ne', sotto altro profilo, v'e' lesione delle condizioni di uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici, dal momento che la norma delegata si riferisce a tutte le categorie indicate nella delega; ovvero, del principio di buon andamento e imparzialita', essendo la norma diretta proprio a conferire maggior razionalita' al funzionamento delle attivita' accademiche e alla selezione del personale ad esse destinato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in parte qua, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 7, lett. d) legge 21 febbraio 1980, n. 28 - e agli artt. 3, 51 e 97 Cost.).
Massima n. 10740
Ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati, di cui alla legge n. 28/1980 ed al d.P.R. n. 382/1980, non si possono discriminare i medici interni universitari assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze, rispetto ai medici interni assunti a seguito di delibera nominativa del Consiglio di amministrazione dell'Universita' o di pubblico concorso. Le modalita' di reclutamento, infatti, costituiscono, nel caso, un criterio esclusivamente formale, al quale non corrisponde una sostanziale diversita' di posizioni, sia sul piano di fatto, giacche' tutti i medici predetti avevano svolto le stesse mansioni ed erano stati assunti in base agli stessi presupposti obiettivi e soggettivi e con le medesime garanzie di imparzialita' e obiettivita' di criteri, sia sul piano di diritto, in quanto, prima dei citati legge n. 28/1980 e d.P.R. n. 382/1980, le modalita' formali di reclutamento dei medici interni universitari con compiti assistenziali erano affidate all'autodeterminazione discrezionale delle singole universita'. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 3 Cost., gli artt. 7, lett. h, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facolta' per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. h. della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inclusione - ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati - anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del Consiglio di Facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 sollevata dal TAR del Veneto, in relazione agli artt. 3, 51, 76 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze