Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1985

Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/1985
Data di deposito
13 febbraio 1985
Data di decisione
7 febbraio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:36

Norme oggetto del giudizio

  • art.unico, legge n. 2 del 8 gennaio 1979

Parametri

Massime

Massima n. 10724

Nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale, se non in materia penale. L'emanazione di una legge retroattiva, in singole materie, fuori di quella penale, puo' dar luogo ad una illegittimita' costituzionale solo ove essa risulti in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 25, nonche' agli artt. 3, 4, 41 e 42 Cost. - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, il quale disciplina l'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici e dichiara esplicitamente il carattere di interpretazione autentica della legge con riferimento all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817. Nel caso di specie, l'impugnata norma non risulta irragionevole e non viola alcuno degli altri principi costituzionali invocati, per essere essi inconferenti ovvero citati in modo generico e fuggevole). - S. n. 187/1981; n. 81/1958; n. 118/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 41 e 42 della Costituzione dal Pretore di Montagnana con ordinanza in data 20 giugno 1980 (reg. ord. n. 650 del 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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