Corte costituzionale
Sentenza n. 36/1985
Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 36
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 36/1985
- Data di deposito
- 13 febbraio 1985
- Data di decisione
- 7 febbraio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:36
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, legge n. 2 del 8 gennaio 1979
Parametri
Massime
Massima n. 10724
Nel nostro ordinamento il principio della irretroattivita' della legge non assurge, nella sua assolutezza, a precetto costituzionale, se non in materia penale. L'emanazione di una legge retroattiva, in singole materie, fuori di quella penale, puo' dar luogo ad una illegittimita' costituzionale solo ove essa risulti in contrasto con qualche specifico precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 25, nonche' agli artt. 3, 4, 41 e 42 Cost. - dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, il quale disciplina l'esercizio del diritto di riscatto dei fondi rustici e dichiara esplicitamente il carattere di interpretazione autentica della legge con riferimento all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817. Nel caso di specie, l'impugnata norma non risulta irragionevole e non viola alcuno degli altri principi costituzionali invocati, per essere essi inconferenti ovvero citati in modo generico e fuggevole). - S. n. 187/1981; n. 81/1958; n. 118/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2 (interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, 41 e 42 della Costituzione dal Pretore di Montagnana con ordinanza in data 20 giugno 1980 (reg. ord. n. 650 del 1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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