Corte costituzionale

Sentenza n. 336/1985

Corte cost., sent. 13 dicembre 1985, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
336/1985
Data di deposito
13 dicembre 1985
Data di decisione
10 dicembre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:336

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11246

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, che importerebbe una vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 - nella parte in cui consentono all'armatore il licenziamento "ad nutum" di marittimi adibiti a lavori di "comandata", previsti dalle norme integrative, allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978, per i dipendenti delle societa' di navigazione di pubblico interesse nazionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - sotto il profilo che il rapporto di lavoro di comandata appartiene al genus del rapporto di arruolamento, ma le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali, cosicche' in questi ultimi casi la posizione del prestatore di lavoro sarebbe analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma e, venendo meno le finalita' della sicurezza della navigazione, dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, con l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/66; posto che il giudice a quo chiede un intervento che, lasciando inalterata la regolamentazione del rapporto allorche' le prestazioni si svolgono su di una nave in navigazione, ne aggiunge, tuttavia, una nuova e diversa, per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in sosta nel porto).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604, sollevata dal Pretore di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze