Corte costituzionale
Sentenza n. 292/1985
Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 292
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 292/1985
- Data di deposito
- 13 novembre 1985
- Data di decisione
- 12 novembre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:292
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11185
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 77, in relazione all'art. 53, della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all'art. 3 Cost. sotto il profilo che le norme impugnate non consentono la sostituibilita' delle pene pecuniarie, sollevata con ordinanza motivata, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte, solo "per relationem".
Massima n. 11186
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dell'art. 53, in relazione all'art. 77, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata sull'errato presupposto che esse prevedano che la pronuncia del giudice sull'applicabilita' delle sanzioni sostitutive sia vincolata al parere del Pubblico Ministero, in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, e' stata gia' dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. 120/1984.
Massima n. 11187
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53, in relazione all'art. 77, della l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost. nella parte in cui non prevedono la sostituibilita' della pena pecuniaria posto che la Corte ha gia' dichiarato inammissibile identica questione giacche' la pronuncia che si richiede e' una sentenza additiva implicante scelte discrezionali che competono esclusivamente al legislatore. - S. 148/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1. - manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 in relazione all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Montecchio Emilia con ord. 12 dicembre 1983 (n. 102/84), dal Pretore di Livorno con ord. 18 aprile 1984 (n. 808/84), dal Pretore di Padova con ord. 13 aprile 1984 (n. 877/84), dal Pretore di Bergamo con ord. 14 ottobre 1983 (n. 73/84) e dal Pretore di Catanzaro con ord. 23 novembre 1983 (n. 360/84);
2. - manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli, nella parte in cui prevederebbero come vincolata al parere del P.M. la pronuncia del giudice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dalle ordinanze dei Pretori di Pizzo 8 giugno 1982 (n. 592/82), di Legnano 16 maggio 1983 (n. 559/83) e di Palmi 21 febbraio 1984 (n. 824/84) e già dichiarata non fondata con sent. 120/84;
3. - inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli stessi articoli nella parte in cui non prevedono la sostituibilità della pena pecuniaria, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., dalle altre ordinanze riportate in epigrafe e da quelle citate al n. 2.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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