Corte costituzionale
Sentenza n. 210/1985
Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 210
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 210/1985
- Data di deposito
- 22 luglio 1985
- Data di decisione
- 11 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:210
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge n. 148 del 18 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11044
Il tirocinio pratico svolto dai medici presso gli enti ospedalieri - cosi' come introdotto e disciplinato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148 (artt. 10 e ss.) - integra un rapporto di lavoro subordinato o anche soltanto autonomo, con l'ente presso il quale e' esercitato, ma l'attivita' relativa si traduce in prestazioni non gia' dirette a procacciare utilita' agli enti, essendo essa - all'incontro - esclusivamente rivolta a far conseguire ai sanitari un incisivo addestramento nei servizi ospedalieri; di conseguenza, nel caso non ricorre la fattispecie assistita dall'art. 36 della Costituzione. Quanto ai criteri per la determinazione dell'assegno mensile, va rilevato che l'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148, commisura l'assegno medesimo al "trattamento economico tabellare" del personale sanitario di ruolo e non alla sola voce "stipendio", avendo trovato costante applicazione l'inclusione in tale trattamento - rapportato per il tirocinante al 50% -, delle indennita' tabellari, non meramente accessorie, le quali soltanto restano escluse dal computo. Pertanto si e' in tal modo positivamente riconosciuto, nella discrezionale scelta del legislatore, un materiale sostegno alle contingenti esigenze dei tirocinanti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 18 aprile 1975, n. 148).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 legge 18 aprile 1975, n. 148, sollevata, in riferimento agli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, capoverso, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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