Corte costituzionale

Sentenza n. 204/1985

Corte cost., sent. 15 luglio 1985, n. 204

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
204/1985
Data di deposito
15 luglio 1985
Data di decisione
10 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:204

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
  • art. 13, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980

Parametri

Massime

Massima n. 11029

L'art. 13, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, con il prevedere che il professore ordinario e' collocato in aspettativa senza assegni, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, nel caso (previsto dal primo comma del citato articolo) di "nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici, a carattere nazionale, interregionale o regionale...", non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. per il differente trattamento fatto, per le stesse ipotesi, ai professori di grado non universitario i quali hanno diritto a percepire lo stipendio; e' infatti incongruente, la comparazione fra il trattamento economico del professore universitario posto in aspettativa, a quello del docente non universitario che, non essendo posto in aspettativa, continua ad insegnare e percio' a percepire il suo stipendio di pubblico dipendente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).

Massima n. 11030

Dal diverso trattamento fatto ai docenti chiamati alla presidenza d'istituti di credito di diritto pubblico, i quali ultimi - a differenza delle Casse di risparmio - possono attribuire compensi fissi ai loro amministratori e alle altre persone chiamate a cariche comportanti la prestazione di attivita' fisse, non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione da parte dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in quanto tale norma si limita a stabilire che i professori universitari sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni per la durata della carica o del mandato, e la differenza di trattamento deriva quindi dalla normativa regolante le Casse di risparmio, non dall'articolo impugnato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 primo e secondo comma, della Costituzione).

Massima n. 11031

L'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. n. 328 del 1980, con lo stabilire che i professori universitari a tempo pieno nel caso di assunzione di cariche presso enti pubblici, sono collocati di ufficio in aspettativa senza assegni, afferma il principio del divieto di cumulo fra attivita' universitaria e attivita' presso enti pubblici indipendentemente dall'importanza dei singoli enti pubblici e, conseguentemente, dal maggiore o minore impegno richiesto per far fronte alle incombenze inerenti l'attivita' presso questi ultimi. La pretesa, che il legislatore stabilisca l'incompatibilita' di cui si tratta valutando e discriminando l'importanza dei singoli enti pubblici al fine di includerne alcuni e di escluderni altri dal regime di incompatibilita', non ha alcun fondamento di natura costituzionale e urta contro la naturale genericita' e astrattezza della norma legislativa che non puo' piegarsi a considerare singole e variabili fattispecie. Coinvolge inoltre un apprezzamento della discrezionalita' del legislatore nel valutare l'importanza da attribuire alle varie categorie di enti pubblici, che non trova ingresso nel giudizio di legittimita' costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 36, 51 e 97 della Costituzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevate dai TAR dell'Emilia Romagna e della Lombardia in riferimento agli artt. 3, 36, 51 e 97 della Costituzione con le ordinanze (n. 1012 del reg. ord. 1983 e n. 453 del reg. ord. 1984) di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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