Corte costituzionale

Sentenza n. 156/1985

Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
156/1985
Data di deposito
23 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Brunetto Bucciarelli Ducci
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, comma 2, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
  • art. 48, comma 1, legge n. 146 del 24 aprile 1980
  • art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 739 del 3 novembre 1981
  • art. 17, legge n. 825 del 9 ottobre 1971

Parametri

Massime

Massima n. 10924

Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come puo' certamente fare giacche' l'organo che ha l'autorita' di fissare una scadenza puo' anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne' tale facolta' di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia gia' scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimita' delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con piu' testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne' prorogare il termine per l'esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Massima n. 10925

Una volta che lo stesso legislatore delegato, nell'esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello stesso legislatore delegato, conferitigli dalla legge di delega, integrare - senza necessita' di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale con disposizioni di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si creerebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della riforma. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1971, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, in quanto esso e' stato emanato in attuazione di una delega che prevedeva l'emissione di piu' decreti delegati (delega rinnovata con varie leggi di proroga), la quale consentiva che fossero prodotte norme integrative, quale appunto quella in discussione che ha modificato una disposizione transitoria dettata per la prima attuazione della nuova normativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato, proposta sull'assunto che esso contrasti con la delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, sotto il profilo che questa era gia' stata utilizzata disponendosi - con l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 736 - che il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie fosse di settantotto anni, per cui non poteva essere nuovamente utilizzata per fissare un limite diverso).

Massima n. 10926

L'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nell'autorizzare la emanazione di uno o piu' provvedimenti delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti devono attenersi ai principi ed ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge di delegazione. Tale articolo pertanto non contrasta con l'art. 76 Cost., nella parte in cui ammette interventi integrativi e correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i principi ed i criteri direttivi da osservare in detti interventi. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita' dell'articolo succitato, sollevata sotto il profilo che esso violi il principio della necessaria conformita' delle leggi delegate alle finalita' delle rispettive leggi di delegazione).

Massima n. 10927

Gli artt. 25, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. non garantiscono la permanenza delle persone fisiche in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino di veder tutelati i propri interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna. Pertanto, non possono ritenersi violati dall'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che, fissando il limite d'eta' a settantacinque, anziche' a settantotto anni si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni dei componenti piu' anziani della commissione tributaria centrale).

Massima n. 10928

Il fatto che il legislatore delegato si discosti, nella emanazione del decreto, senza peraltro darne ragione, dal parere della commissione parlamentare che la legge di delega gli impone di richiedere, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale ove si tratti di parere non vincolante. Pertanto, non contrasta con l'art. 76 Cost., l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per essere componenti delle commissioni tributarie, malgrado il parere contrario dell'apposita commissione parlamentare, preventivamente richiesto dal Governo cosi' come prescriveva il provvedimento legislativo di delegazione, non essendo tale parere vincolante e non dovendosi di conseguenza dare motivazione della ragione per la quale non si e' ritenuto di seguirlo. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - della questione di legittimita' di detta disposizione, sollevata in base all'assunto che essa avrebbe violato, senza adeguata motivazione, i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non attenendosi nella fissazione del termine di eta' dei componenti delle commissioni tributarie al prescritto parere della commissione parlamentare competente in materia).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. n. 636 del 1972 concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario); 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) e 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146 (proroga del termine per l'esercizio della delega predetta), sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 108 della Costituzione dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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