Corte costituzionale

Sentenza n. 152/1985

Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
152/1985
Data di deposito
23 maggio 1985
Data di decisione
6 maggio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Leopoldo Elia
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:152

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927
  • legge n. 3125 del 27 dicembre 1928
  • legge n. 1042 del 3 novembre 1954
  • legge n. 1179 del 29 novembre 1955
  • legge n. 67 del 18 febbraio 1963
  • legge n. 1065 del 6 dicembre 1971
  • legge n. 690 del 26 novembre 1981

Parametri

Massime

Massima n. 10910

Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare un elemento da cui si possa desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 70 e 76 Cost. - dell'art. 1, primo comma, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che riconosce al Ministro dell'interno la facolta' di autorizzare il Comune di Sanremo ad adottare, anche in deroga alle leggi vigenti, pur se in materia penale, tutti i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, compresa la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo represso dagli artt. 718-721 cod. pen.).

Massima n. 10911

Non mancano ragioni che giustificano la sottrazione al divieto penale del gioco d'azzardo di quello autorizzato in alcuni casino', e che rendono legittima la deroga: invero, accanto a quella piu' generale di disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti, si pone quella piu' particolare di sovvenire alle finanze di Comuni o Regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario, mentre la circostanza che altri Comuni o Regioni si trovino o potrebbero trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei Comuni o della Regione a statuto speciale finora considerati dal legislatore non concreta di per se' sola e hic et nunc lesioni del principio di eguaglianza. E cio' tanto piu' in quanto da tale circostanza non possono trarsi conseguenze di automatica estensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in cui prevedono la liceita' del gioco d'azzardo nel Casino' di Saint Vincent).

Massima n. 10912

Perche' gli interventi nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale possano essere ritenuti ammissibili e' in ogni caso necessario che essi avvengano nel termine perentorio di cui all'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale. (Inammissibilita', perche' spiegato fuori termine, dell'intervento della Regione Valle d'Aosta nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale sulle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in cui prevedono la liceita' del gioco d'azzardo nel Casino' di Saint Vincent, intervento del quale la Regione aveva sostenuto l'ammissibilita' in quanto, essendo state impugnate leggi che dettano "l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta" - il quale, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale, va adottato "con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale" - si sarebbe avuto nella specie un caso del tutto particolare, assimilabile - ricorrendo la medesima ratio giustificatrice dell'intervento - a quello in cui sia impugnata una legge regionale).

Massima n. 10913

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' consentito l'intervento di un Comune se lo stesso non abbia la qualita' di parte nel giudizio a quo. (Inammissibilita' dell'intervento dei Comuni di Anzio, Bagni di Lucca, Godiasco, Montecatini Terme, Rapallo, San Pellegrino Terme, Sorrento e Taormina nel giudizio promosso nei confronti dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, conv. in l. 27 dicembre 1928, n. 3125).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, e della relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, sollevate dal Giudice conciliatore di Sorrento e dal Pretore di Sanremo con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 70, 76, 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale delle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in cui prevedono la liceità del gioco d'azzardo nel Casinò di Saint Vincent, sollevata dal Pretore di Aosta in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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