Corte costituzionale
Sentenza n. 145/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 145/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, lett.B), legge n. 28 del 21 febbraio 1980
- art. 11, comma 4, lett.A), decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 11 luglio 1980
Parametri
Massime
Massima n. 10900
La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilita' di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma, lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, lett. A), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - costituisce logica conseguenza della distinzione fra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, ed e' effetto, d'altro canto, di una libera manifestazione di volonta' del docente universitario, per cui non ha fondamento la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Ne' puo' dirsi che sia leso il diritto delle Universita' di darsi "ordinamenti autonomi" perche' tale diritto spetta "nei limiti delle leggi dello Stato", e quindi non si tratta di autonomia piena ed assoluta, ma di un'autonomia che lo Stato puo' accordare in termini piu' o meno larghi, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, purche' non sia irrazionale. D'altra parte, le norme succitate attengono allo stato giuridico dei professori universitari (i quali sono legati da rapporti di impiego con lo Stato), mentre l'autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt. 17 e 18 del T.U. n. 1592 del 1933, nei quali non e' cenno alcuno ne' dello stato giuridico dei docenti, ne' della composizione degli organi universitari. V'e' altresi' da osservare che al legislatore ordinario non e' vietato di porre norme le quali, in relazione a determinate finalita' di pubblico interesse, possano comportare la esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che cio' non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A. che sarebbe compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si orientasse verso il regime di tempo definito, tale ipotesi pone in luce un mero inconveniente che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in considerazione, ma che non determina alcun contrasto con precetti costituzionali, tanto piu' che, invece, proprio le norme in discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito alla vita delle Universita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, ultimo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilita' del regime d'impegno definito con la funzione di preside).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, primo comma, lett. b), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica") e 11, quarto comma, lett. a), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"), nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilità del regime d'impegno definito con la funzione di preside, sollevata con ordinanza 14 luglio 1982 del T.A.R. per le Marche, in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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