Corte costituzionale
Sentenza n. 143/1985
Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 143/1985
- Data di deposito
- 14 maggio 1985
- Data di decisione
- 3 maggio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:143
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2 febbraio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 10895
E' inammissibile la costituzione delle parti avvenuta nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale fuori dei termini, di carattere perentorio, previsti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. - In senso conforme: S. n. 131/1985.
Massima n. 10896
Come la Corte ha piu' volte affermato e' da escludere che un'articolazione ristretta delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la valutazione dei meriti e delle capacita' individuali e la insufficiente determinazione delle sfere di competenze, delle attribuzioni e delle responsabilita' dei dipendenti possano comportare violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, del buon andamento della pubblica amministrazione e dei limiti alla competenza legislativa delle regioni a statuto comune. Ed a maggior ragione cio' vale per quanto riguarda la legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9, la quale non disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell'ente Fucino, ma a questo fa riferimento, peraltro in via provvisoria, solo al fine di poter stabilire il quantum della retribuzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della detta legge regionale, sollevata in quanto - disattendendo il disposto dell'art. 15 della legge statale 20 marzo 1975, n. 70, circa le qualifiche dei dipendenti - porrebbe in essere un appiattimento tra i dipendenti ed attribuirebbe al personale con qualifiche diverse emolumenti identici. - S. nn. 10/1980; 277 e 278/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), sollevata dal TAR per l'Abruzzo con ordinanza 25 ottobre 1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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