Corte costituzionale

Sentenza n. 143/1985

Corte cost., sent. 14 maggio 1985, n. 143

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
143/1985
Data di deposito
14 maggio 1985
Data di decisione
3 maggio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:143

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 9 del 2 febbraio 1978

Parametri

Massime

Massima n. 10895

E' inammissibile la costituzione delle parti avvenuta nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale fuori dei termini, di carattere perentorio, previsti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. - In senso conforme: S. n. 131/1985.

Massima n. 10896

Come la Corte ha piu' volte affermato e' da escludere che un'articolazione ristretta delle carriere, la mancata previsione di meccanismi che consentano la valutazione dei meriti e delle capacita' individuali e la insufficiente determinazione delle sfere di competenze, delle attribuzioni e delle responsabilita' dei dipendenti possano comportare violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, della proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro, del buon andamento della pubblica amministrazione e dei limiti alla competenza legislativa delle regioni a statuto comune. Ed a maggior ragione cio' vale per quanto riguarda la legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9, la quale non disciplina in via diretta lo stato giuridico dei dipendenti dell'ente Fucino, ma a questo fa riferimento, peraltro in via provvisoria, solo al fine di poter stabilire il quantum della retribuzione. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale della detta legge regionale, sollevata in quanto - disattendendo il disposto dell'art. 15 della legge statale 20 marzo 1975, n. 70, circa le qualifiche dei dipendenti - porrebbe in essere un appiattimento tra i dipendenti ed attribuirebbe al personale con qualifiche diverse emolumenti identici. - S. nn. 10/1980; 277 e 278/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 2 febbraio 1978, n. 9 ("Trattamento economico del personale dell'Ente Fucino - Ente di sviluppo in Abruzzo"), sollevata dal TAR per l'Abruzzo con ordinanza 25 ottobre 1978, in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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