Corte costituzionale
Sentenza n. 109/1985
Corte cost., sent. 17 aprile 1985, n. 109
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 109/1985
- Data di deposito
- 17 aprile 1985
- Data di decisione
- 16 aprile 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:109
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 10, comma 2, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- art. 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 42, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 44, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 45, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 49, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 50, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 41, e segg., decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 10829
Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e secondo comma, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e degli artt. 41-50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., per non sufficiente e idonea determinazione dei principi e criteri direttivi. Cio' perche' il giudice di merito era stato chiamato a decidere dell'applicazione o meno delle sanzioni amministrative previste nel titolo terzo del d.P.R. 633 del 1972, per violazioni delle disposizioni sull'I.V.A. commesse negli anni 1973, 1974 e 1975; ma successivamente all'ordinanza di rimessione sono stati emanati due provvedimenti di sanatoria, cioe` la legge 22 dicembre 1980, n. 882 e il decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516, con i quali i contribuenti che siano incorsi in violazioni della normativa I.V.A. sono ammessi, allorche' non sia intervenuto accertamento definitivo, a presentare dichiarazione integrativa, e quando questa corrisponda al dovuto le sanzioni amministrative e gli interessi di mora non trovano applicazione. Pertanto, essendo in discussione non il debito d'imposta, ma l'applicazione delle sanzioni per il suo mancato versamento, e potendo l'autore delle infrazioni, in virtu' della normativa sopravvenuta, sottrarsi, pendente il giudizio, alle previste sanzioni contro le quali aveva fatto ricorso, spetta al giudice a quo accertare se la questione sollevata sia tuttora rilevante).
Massima n. 10830
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale richiede, per essere ammissibile, che sia rilevante nel giudizio a quo, nel senso che questo non possa essere definito senza la decisione della questione stessa, e che nell'ordinanza di rimessione siano esposte le ragioni di tale rilevanza. (Inammissibilita', per palese irrilevanza, oltre che per mancata motivazione sul punto, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41 e segg. del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77, comma primo, Cost. - sollevata sotto il profilo della irrazionalita' della equiparazione quoad poenam dell'adempimento tardivo con l'inadempimento, e della violazione dei principi e criteri direttivi prefissati dalla legge delegante - in quanto l'ordinanza di rinvio non indica se nella specie il pagamento tardivo dell'I.V.A. era stato effettuato o offerto prima della notifica degli avvisi di rettifica da parte dell'ufficio imposte, ma si limita a riferire la circostanza, dedotta dalla societa' ricorrente, che le somme dovute a quel titolo non sarebbero state tempestivamente corrisposte a seguito di difficolta' finanziarie scaturite dal ritardo con cui vari lavori eseguiti anche a favore dello Stato erano stati pagati).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria (giudizio di cui all'ordinanza n. 149 del reg. ord. 1983);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 41 e seguenti del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché in rapporto agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, tenuto presente il disposto dell'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825", sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza n. 507 del reg. ord. 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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