Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/1985
Corte cost., ord. 21 dicembre 1985, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/1985
- Data di deposito
- 21 dicembre 1985
- Data di decisione
- 18 dicembre 1985
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:367
Norme oggetto del giudizio
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
- art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 12, lett.E, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 46, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
- art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 11323
Va ordinata la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettano a tassazione l'indennita' di buonuscita. Infatti, la materia e' stata sottoposta a nuova regolamentazione dalla l. 26 settembre 1985, n. 482, avente efficacia parzialmente retroattiva, cosicche' i giudici a quibus debbono procedere a un nuovo esame della rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di Treviso, alla commissione tributaria di primo grado di Torino, alla commissione tributaria di primo grado di Roma, alla commissione tributaria di primo grado di Ragusa ed alla commissione tributaria di primo grado di Rieti, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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