Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/1985

Corte cost., ord. 21 dicembre 1985, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/1985
Data di deposito
21 dicembre 1985
Data di decisione
18 dicembre 1985
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:367

Norme oggetto del giudizio

  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973
  • art. 140, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 12, lett.E, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 87, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 46, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 14, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 89, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 11323

Va ordinata la restituzione degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76 Cost., degli artt. 12, lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettano a tassazione l'indennita' di buonuscita. Infatti, la materia e' stata sottoposta a nuova regolamentazione dalla l. 26 settembre 1985, n. 482, avente efficacia parzialmente retroattiva, cosicche' i giudici a quibus debbono procedere a un nuovo esame della rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di Treviso, alla commissione tributaria di primo grado di Torino, alla commissione tributaria di primo grado di Roma, alla commissione tributaria di primo grado di Ragusa ed alla commissione tributaria di primo grado di Rieti, perché riesaminino la rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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