Corte costituzionale
Ordinanza n. 352/1985
Corte cost., ord. 17 dicembre 1985, n. 352
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 352/1985
- Data di deposito
- 17 dicembre 1985
- Data di decisione
- 12 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:352
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge n. 354 del 26 luglio 1975
- art. 582, codice di procedura penale 1930
- art. 76, codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 11280
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudizio di affidamento in prova al servizio sociale valga come espiazione di pena nei casi di revoca del provvedimento di ammissione per cause non dipendenti dall'esito negativo della prova, in quanto la norma impugnata e' stata gia' dichiarata in parte qua illegittima. - S. n. 312/1985.
Massima n. 11281
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., ed in relazione agli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., in base all'assunto che, ove con la pena in relazione alla quale sia stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale, concorra una pena che, cumulata con la prima, comporti il superamento dei limiti di ammissibilita' della misura fissata dalla norma impugnata, non dovrebbe procedersi all'unificazione delle pene concorrenti, ma dettarsi una nuova e speciale disciplina che consenta il completamento del periodo di affidamento, in quanto si richiede alla Corte di introdurre una nuova e complessa regolamentazione normativa, derogatoria rispetto a quella precedente ed implicante scelte discrezionali rimesse alla competenza del legislatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - già dichiarato illegittimo nella parte impugnata, con la sentenza n. 312 del 1985 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello delle Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 195/85);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 47, in relazione agli artt. 582 c.p.p. e 76 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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