Corte costituzionale
Ordinanza n. 343/1985
Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 343
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 343/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:343
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 11257
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 64 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato in quanto non prevede per i contratti gia' soggetti a proroga legale, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza di previa disdetta del locatore. La questione e' infatti completamente priva di motivazione sull'applicabilita' di detta norma nei giudizi a quibus.
Massima n. 11258
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga; la questione, infatti, e' stata gia' dichiarata infondata dalla Corte, la quale ha ribadito che la diversita' di disciplina stabilita per le due categorie di contratti "prorogati" e non "prorogati", di cui alle impugnate norme, a proposito della necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, non risulta irrazionale. - S. nn. 281/1984 e 33/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Paola;
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Palermo, Paola e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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