Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1985

Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/1985
Data di deposito
13 dicembre 1985
Data di decisione
10 dicembre 1985
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:343

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 11257

E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 64 della legge 27 luglio 1978, n. 392, censurato in quanto non prevede per i contratti gia' soggetti a proroga legale, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza di previa disdetta del locatore. La questione e' infatti completamente priva di motivazione sull'applicabilita' di detta norma nei giudizi a quibus.

Massima n. 11258

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - in quanto, relativamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 58 non prevede, per i contratti gia' soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore, di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga; la questione, infatti, e' stata gia' dichiarata infondata dalla Corte, la quale ha ribadito che la diversita' di disciplina stabilita per le due categorie di contratti "prorogati" e non "prorogati", di cui alle impugnate norme, a proposito della necessita' della disdetta prima della cessazione del rapporto, non risulta irrazionale. - S. nn. 281/1984 e 33/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Paola;

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Palermo, Paola e Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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