Corte costituzionale
Ordinanza n. 342/1985
Corte cost., ord. 13 dicembre 1985, n. 342
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 342/1985
- Data di deposito
- 13 dicembre 1985
- Data di decisione
- 10 dicembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:342
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 114 del 13 aprile 1977
- art. 10, comma 1, lett.a), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
- art. 10, comma 1, lett.c), decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 11255
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cosi' come modificato dall'art. 5, legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui detta norma consente la deducibilita' del reddito complessivo degli interessi passivi e degli oneri accessori dipendenti da mutui solo ove detti mutui siano garantiti da ipoteca su immobili, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata sul rilievo che la limitazione della deducibilita' degli interessi ai soli mutui ipotecari e' giustificata dall'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di controllare la effettiva sussistenza del negozio da cui nascono gli interessi stessi. - S. n. 143/1982 e O. n. 365/1983.
Massima n. 11256
La scelta dei modi di tutela dei beni fondamentali della vita, della salute e della liberta' dei cittadini, e' riservata alla discrezionalita' del legislatore. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 53 Cost., dell'art. 10, lett. c), d.P.R. n. 597/1973, in quanto limita la deducibilita' degli interessi passivi anche nel caso in cui il mutuo sia siato contratto per pagare il riscatto necessario a liberare una persona sequestrata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, Genova e Velletri, e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. cit., sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo grado di Como in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 53 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze