Corte costituzionale

Sentenza n. 296/1984

Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 296

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
296/1984
Data di deposito
19 dicembre 1984
Data di decisione
14 dicembre 1984
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:296

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, legge della Regione Toscana n. 38 del 18 agosto 1979
  • art. 48, legge della Regione Toscana n. 38 del 18 agosto 1979

Parametri

Massime

Massima n. 9586

La disciplina legislativa regionale, che ha nuovamente regolato lo stato economico e giuridico del personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici regionali mediante modificazioni ed integrazioni alla previgente disciplina, introducento il criterio del maturato economico ad una data di riferimento per la determinazione della posizione economica e giuridica da attribuire ai singoli, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, dal momento che qualunque regolamentazione transitoria importa sempre riduzione ad omogeneita` di elementi per se` stessi non omogenei cui si accompagna ampia discrezionalita` del legislatore insindacabile nei limiti del rispetto della razionalita`. Il criterio di considerare il trattamento economico goduto ad una certa data come espressione di un'anzianita`, pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applicazione del nuovo sistema di progressione, non comporta un ingiustificato trattamento dei dipendenti in relazione alla maturazione dell'anzianita` o all'assunzione prima o dopo la data di riferimento, senza adeguata valutazione retributiva del lavoro svolto e con conseguenze che si riverberano sulla serenita` dei dipendenti e sulla regolarita` del servizio. Non essendo stato individuato ne` essendo individuabile, quale tertium comparationis e quale modello sostitutivo, un diverso criterio applicabile alla specie per ragioni di analogia, non puo` essere richiesto alla Corte di pronunciare una sentenza additiva senza peraltro dimostrare che il criterio adottato del maturato economico comporti di per se` sproporzioni e svantaggi di particolare gravita` per una categoria di dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979 n. 38, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 Cost.). cfr. Sentt. nn. 27/1978, 10/1980, 277/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost., 35 e 36 Cost., e 97 Cost., dalle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della Toscana in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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