Corte costituzionale
Sentenza n. 296/1984
Corte cost., sent. 19 dicembre 1984, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 296/1984
- Data di deposito
- 19 dicembre 1984
- Data di decisione
- 14 dicembre 1984
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:296
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, legge della Regione Toscana n. 38 del 18 agosto 1979
- art. 48, legge della Regione Toscana n. 38 del 18 agosto 1979
Parametri
Massime
Massima n. 9586
La disciplina legislativa regionale, che ha nuovamente regolato lo stato economico e giuridico del personale dipendente dalla Regione e dagli enti pubblici regionali mediante modificazioni ed integrazioni alla previgente disciplina, introducento il criterio del maturato economico ad una data di riferimento per la determinazione della posizione economica e giuridica da attribuire ai singoli, non si pone in contrasto con gli invocati parametri costituzionali, dal momento che qualunque regolamentazione transitoria importa sempre riduzione ad omogeneita` di elementi per se` stessi non omogenei cui si accompagna ampia discrezionalita` del legislatore insindacabile nei limiti del rispetto della razionalita`. Il criterio di considerare il trattamento economico goduto ad una certa data come espressione di un'anzianita`, pari a quella cui il detto trattamento sarebbe corrispondente secondo l'applicazione del nuovo sistema di progressione, non comporta un ingiustificato trattamento dei dipendenti in relazione alla maturazione dell'anzianita` o all'assunzione prima o dopo la data di riferimento, senza adeguata valutazione retributiva del lavoro svolto e con conseguenze che si riverberano sulla serenita` dei dipendenti e sulla regolarita` del servizio. Non essendo stato individuato ne` essendo individuabile, quale tertium comparationis e quale modello sostitutivo, un diverso criterio applicabile alla specie per ragioni di analogia, non puo` essere richiesto alla Corte di pronunciare una sentenza additiva senza peraltro dimostrare che il criterio adottato del maturato economico comporti di per se` sproporzioni e svantaggi di particolare gravita` per una categoria di dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979 n. 38, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 97 Cost.). cfr. Sentt. nn. 27/1978, 10/1980, 277/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 40 e 48 della legge della Regione Toscana 17 agosto 1979, n. 38, sollevate, in riferimento agli artt. 3 Cost., 35 e 36 Cost., e 97 Cost., dalle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della Toscana in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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